ENERGIA BENE COMUNE
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO
ATTO COSTITUTIVO DELL’ASSOCIAZIONE “ENERGIA BENE COMUNE”
L’anno 2022 il giorno 29 del mese di dicembre, presso la sede sociale dell’Associazione degli Operai Società di Mutuo Soccorso del Comune di Settimo, via Matteotti 6 si sono riuniti i Sigg.
- Corgiat Loia Aldo, C.F. CRGLDA59L06B960V autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 5 dicembre 2022 a rappresentare nell’ambito dell’Associazione “Energia Bene Comune” l’Associazione degli Operai, Società di Mutuo Soccorso;
- Bisacca Sergio C.F. BSCSRG60L07L219Z Presidente e Legale Rappresentante della Fondazione PDS – ONLUS, autorizzato con deliberazione del 29 dicembre 2023 del Comitato di Gestione a rappresentare nell’ambito dell’Associazione “Energia Bene Comune” la Fondazione Pace Democrazia e Solidarietà – ONLUS
tutti Soci fondatori,
i quali convengono e stipulano quanto segue.
-I
Fra i predetti Enti e soggetti è costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, l’Associazione denominata “Energia Bene Comune”.
-II
L’Associazione ha sede presso via Matteotti 6 nel Comune di Settimo Torinese, e non ha limiti di durata.
-III
L’Associazione non ha scopo di lucro ed ha per oggetto la promozione, costituzione e supporto tecnico, culturale ed amministrativo alla gestione di comunità energetiche rinnovabili in ambito metropolitano torinese e suo obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità agli associati e alle aree locali in cui opera e non quello di realizzare profitti finanziari.
Per il raggiungimento dei suoi scopi l’Associazione può svolgere attività connesse o accessorie e aderire ad altri soggetti giuridici aventi finalità affini o complementari.
Può inoltre svolgere attività volte al reperimento di finanziamenti e contributi finalizzate all’oggetto sociale nei limiti consentiti dalla normativa vigente.
In via accessoria e marginale può svolgere attività commerciali e gli eventuali ricavi conseguiti andranno a copertura dei costi dell’Associazione o ad accrescere il fondo comune.
-IV
Il fondo comune dell’Associazione è costituito:
-dai beni, mobili e immobili, compresi gli impianti, di sua proprietà;
-dalle quote associative;
-da eventuali contributi o donazioni;
-da eventuali fondi di riserva;
-da ogni altra entrata derivante dalle attività esercitate.
-V
L’esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio finanziario si concluderà il 31 dicembre 2023.
-VI
Il Presidente del Consiglio Direttivo dell’Associazione, dopo avere al più presto ottenuto il codice fiscale, aprirà presso primario Istituto bancario un conto corrente ad essa intestato.
-VII
La quota associativa per i soci fondatori è una tantum ed è pari a Euro 200 per le persone fisiche e di 1.000 Euro per le persone giuridiche, e può essere versata in 10 anni. La parte versata è a fondo perduto e non potrà essere restituita in quanto contribuisce alla costituzione della quota patrimoniale dell’Associazione.
Per i soci ordinari le quota associativa sarà stabilita di anno in anno con deliberazione del Consiglio Direttivo.
-VIII
L’Associazione è regolata dallo statuto allegato al presente atto.
-IX
I Soci fondatori nominano quali membri del Consiglio Direttivo, che durerà in carica per tre anni, sino all’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2025 i signori:
Bisacca Sergio
Bauchiero Andrea
Clari Loredana
Corgiat Loia Aldo
Ferri Aurora
Viarengo Giorgio
-X
I Soci fondatori nominano quali membri del Collegio dei Probiviri, che durerà in carico sino all’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2025 da parte del Consiglio Direttivo, i signori:
-XI
Le spese sostenute per la costituzione e l’avviamento iniziale, approssimativamente stimate in € 1000, sono poste a carico dell’Associazione.
F.to
…..
…..
…..
Statuto dell’associazione “Energia Bene Comune”.
Comitato Promotore delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) in ambito metropolitano torinese.
Art. 1. Denominazione, sede e durata
E’ costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile l’Associazione “Energia Bene Comune” con lo scopo di promuovere, in ambito metropolitano torinese, le Comunità Energetiche Rinnovabili e i Gruppi di Autoconsumo energetico.
L’Associazione ha sede in Settimo via Matteotti 6.
L’Associazione non ha limiti di durata e può essere sciolta con deliberazione dell’Assemblea straordinaria degli associati ai sensi del successivo art. 10.
Art. 2. Oggetto e scopo
L’Associazione ha per oggetto la promozione, costituzione e supporto tecnico, culturale ed amministrativo alla gestione di comunità energetiche rinnovabili in ambito metropolitano torinese.
L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue come obiettivo principale quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità agli associati e alle aree locali in cui opera e non quello di realizzare profitti finanziari.
L’Associazione è il referente dei soci per la costituzione di CER in tutti gli aspetti (informativi, giuridici, culturali, amministrativi, tecnici, ecc.) e più in generale per promuovere la piena condivisione dell’energia quale bene comune anche attraverso la realizzazione di progetti di fattibilità per l’incremento della produzione locale di energia rinnovabile e l’avvio di ogni altra attività concorrente agli obiettivi statutari.
Per il raggiungimento dei suoi scopi l’Associazione può svolgere attività connesse o accessorie ed aderire ad altri soggetti giuridici aventi finalità affini o complementari;
Può inoltre svolgere attività volte al reperimento di finanziamenti e contributi finalizzate all’oggetto sociale nei limiti consentiti dalla normativa vigente;
In via accessoria e marginale può svolgere attività commerciali e gli eventuali ricavi andranno a copertura dei costi dell’Associazione o ad accrescere il fondo comune.
Art. 3. Soci
Sono ammesse all’Associazione le persone fisiche e giuridiche, gli enti pubblici locali compresi nell’elenco ISTAT di cui all’art. 1, comma 3 l. 196/2009, che abbiano la sede legale o la sede di attività situate nel territorio della Città Metropolitana torinese e siano interessate ad essere promotrici delle Comunità Energetiche Rinnovabili, del risparmio energetico e delle buone pratiche di utilizzo e consumo dell’energia, della produzione diffusa di energia a basso o nullo impatto ambientale, dello scambio di energia in ambito locale tra produttori e consumatori.
Le piccole e medie imprese sono ammesse a condizione che la partecipazione al Comitato promotore o a una comunità energetica non costituisca l’attività commerciale e industriale principale. Non sono ammesse le grandi imprese di produzione di energia e le imprese produttrici di tecnologia per le quali si possano ravvisare incompatibilità con i principi dell’associazione. In tal caso il rifiuto all’adesione dovrà essere motivato dal Consiglio Direttivo.
La partecipazione è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili per i quali possono essere stabilite dal Consiglio Direttivo forme agevolate di accesso.
Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo, e che aderiscono all’Associazione Energia Bene Comune entro il primo esercizio dalla data di costituzione, mentre sono soci ordinari quelli successivamente ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo.
Tutti i soci sono tenuti al versamento della quota associativa di importo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo e, per la prima volta, nell’atto costitutivo. La quota associativa potrà essere corrisposta anche tramite il conferimento di beni o prestazione di servizi o attività di volontariato di valore almeno doppio di quanto stabilito nel caso di versamento della quota monetaria.
La qualità di socio dà diritto:
a partecipare alla vita dell’Associazione;
a partecipare all’elezione degli organi direttivi e proporsi come candidato;
ad essere informato delle iniziative organizzate;
a partecipare finanziariamente, su base volontaria, ai progetti dell’Associazione;
a partecipare attivamente a tutte le attività dell’Associazione ivi comprese quelle di costituzione delle CER.
Art. 4 – Perdita della qualità di socio
Con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo i soci possono essere esclusi per gravi violazioni dello Statuto e delle deliberazioni degli organi associativi, nonché per perdita dei requisiti di ammissione.
I soci hanno diritto di recedere in ogni momento dall’Associazione.
Art. 5 – Fondo comune, esercizio sociale e bilancio di esercizio
Il fondo comune dell’Associazione è costituito:
dalle quote associative;
dagli atti di liberalità di persone fisiche o giuridiche che condividono le finalità e lo scopo sociale dell’associazione;
dagli eventuali ricavi derivati da affitti, concessioni d’uso di edifici ed impianti di proprietà o in disponibilità dell’associazione;
dai proventi derivanti dalle attività di supporto alle CER come descritto nel presente Statuto;
dalle contribuzioni a qualsiasi titolo riconosciute all’Associazione a seguito della partecipazione a bandi, avvisi pubblici, manifestazioni di interesse di Enti pubblici e privati aventi ad oggetto, anche complementare, le attività dell’associazione stessa;
dai proventi derivati da raccolte fondi ed iniziative di crowdfunding e di fundraising;
da ogni ricavo proveniente da attività sussidiarie all’attività principale utilizzato a supporto delle necessità economiche e finanziarie derivate dall’esercizio dello scopo sociale
da eventuali fondi di riserva;
da ogni altra entrata derivante dalle attività esercitate.
L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio dell’anno precedente e lo sottopone all’assemblea per l’approvazione.
Art. 6 – Organi
Sono organi dell’Associazione:
l’Assemblea;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente;
il Collegio dei probiviri.
Art. 7 – L’Assemblea
L’Assemblea è formata da tutti i soci, fondatori e ordinari.
Si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio, previa convocazione dei soci mediante comunicazione scritta anche in via telematica ovvero mediante affissione presso la sede sociale almeno otto giorni prima della seduta, contenente l’ordine del giorno.
L’Assemblea approva il bilancio di esercizio, nomina il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Probiviri, delibera sugli indirizzi e direttive generali dell’Associazione, sulle modifiche dello Statuto.
Autorizza altresì, in via generale unitamente all’approvazione del bilancio di esercizio, o in via specifica, l’utilizzo dei ricavi a fini solidaristici o di sostegno di utenti bisognosi.
Ogni socio ha diritto a un voto.
Hanno diritto di voto i soci in regola con il pagamento della quota associativa.
Ogni socio può farsi rappresentare solo da un altro socio, fermo il limite massimo di tre voti esprimibili da ciascun socio.
L’Assemblea è validamente costituita in presenza di almeno il 50% dei soci in prima convocazione e qualunque sia il loro numero in seconda convocazione, e delibera a maggioranza dei presenti. Per le modifiche statutarie è sempre richiesta la maggioranza dei soci.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano di età.
Il Presidente nomina un Segretario e constata la regolarità delle eventuali deleghe e il diritto di voto dei soci intervenuti. Delle riunioni è redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.
Art. 8 – Il Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre e un massimo di sette membri nominati dall’Assemblea fra i soci o loro legali rappresentanti o delegati. Il Primo Consiglio Direttivo è nominato in sede di costituzione dell’Associazione e dura in carica tre anni.
La carica è assunta a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese documentate.
Il Consiglio Direttivo dura in carico cinque anni ed i Consiglieri possono essere rieletti.
Qualora venga meno un Consigliere, l’Assemblea provvede alla sua sostituzione nella prima riunione utile.
Il Consiglio Direttivo si riunisce e delibera con la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente ed un Tesoriere che ha il compito di riscuotere le quote associative, provvedere ai pagamenti e curare la tenuta della contabilità e dei libri sociali, curare i rapporti con gli istituti bancari con facoltà di effettuare depositi e prelievi.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritiene necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti e comunque almeno una volta all’anno per l’approvazione del progetto di bilancio di esercizio e la determinazione della quota associativa.
Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria, può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi componenti e può nominare collaboratori e consulenti.
Art. 9 – Il Presidente
Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo al proprio interno.
Il Presidente rappresenta l’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.
Il Presidente vigila sulla attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo, in caso di necessità e urgenza può agire con i poteri del Consiglio da sottoporre alla sua approvazione nella prima riunione utile.
In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Consigliere più anziano di età.
Art. 10 – Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall’Assemblea fra i soci o loro legali rappresentanti o delegati, nomina al proprio interno il Presidente e ha durata pari a quella del Consiglio Direttivo. Il primo Collegio dei Probiviri è nominato in sede di costituzione dell’Associazione e dura in carica tre annualità.
La carica è assunta a titolo gratuito.
Il Collegio dei Probiviri controlla il rispetto delle norme statutarie da parte degli Associati e degli altri organi sociali e promuove la soluzione amichevole di eventuali controversie dipendenti dal presente statuto.
Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all’Assemblea.
Il Collegio dei Probiviri agisce per propria iniziativa o su segnalazione, esamina e decide secondo equità e senza formalità di procedura, trasmettendo le proprie determinazioni al Consiglio Direttivo che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.
Art. 11 – Scioglimento
Lo scioglimento è deliberato dall’Assemblea con il voto di almeno tre quarti degli associati.
L’Assemblea nomina uno o più liquidatori determinandone poteri e compenso, e delibera in ordine alla devoluzione del fondo comune.
Art. 12 – Norma finale
Per quanto non regolato dal presente Statuto valgono le norme di legge, generali e di settore.