Regolamentazione delle Comunità Energetiche
ultimo aggiornamento, 25 maggio 2023
ultimo aggiornamento, 25 maggio 2023
Le regole per la creazione e lo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) derivano dal recepimento di due Direttive europee, finalizzate ad incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili ed il suo consumo istantaneo nelle aree di produzione.
L'italia ha avviato nel 2022 una sperimentazione delle CER, che dovrebbe concludersi quest'anno con l'entrata in vigore delle regole definitive.
La normativa sperimentale sulle Comunità energetiche rinnovabili sta consentendo una sperimentazione limitata a piccole organizzazioni (poche migliaia di abitanti intorno alle cabine secondarie), con bassa produzione e condivisione di energia rinnovabile (impianti fino a 200 Kw).
È in vigore da aprile 2022, con l'approvazione delle regole tecniche del GSE, e si applicherà fino all'entrata in vigore della normativa definitiva, che dovrebbe avvenire entro il 2023 (siamo in attesa degli ultimi decreti attuativi).
La normativa definitiva sulle Comunità energetiche rinnovabili rende queste organizzazioni molto più flessibili, dandogli maggiore libertà nel decidere l'ambito di operatività, le modalità di funzionamento ed il modello di business.
Grazie alla nuova normativa definitive, le CER potranno:
crescere territorialmente,avendo come orizzonte un ambito territoriale molto più vasto, la zona di mercato elettrico, rappresentata da una o più regioni. Il cambiamento è notevole, se si pensa che nella normativa sperimentale una CER poteva operare esclusivamente in una zona di bassa tensione (cabina secondaria), corrispondente ad un piccolo quartiere di poche migliaia di abitanti.
avere come socio qualunque consumatore e produttore, incluse le grandi aziende (che però non possono avere poteri di controllo). Anche su questo punto il cambiamento è importante: nel regime transitorio la partecipazione era limitata a specifici soggetti (ad esempio erano escluse le grandi imprese o gli enti del terzo settore).
controllare e gestire impianti di qualunque dimensione, per condividere a livello di comunità e valorizzare tutta l'energia prodotta. Possono accedere agli incentivi tutti gli impianti idonei con potenza fino a 1 MW. Almeno il 70% della potenza complessiva in capo alla comunità deve essere riferita a nuovi impianti. Anche questo rappresenta un cambiamento sostanziale, in quanto nel regime transitorio potevano far parte di una CER solo impianti di potenza inferiore a 200 Kwp.
avere maggior autonomia e flessibilità, potendo scegliere liberamente la loro ragione sociale, il modello di business, il tipo di organizzazione, le modalità di gestione e ripartizione dei proventi, avendo come unico vincolo il perseguimento di benefici ambientali, economici o sociali e la mancanza dello scopo di lucro;
svolgere uno spettro maggiore di attività, potendo installare impianti di produzione di energia diversa da quella elettrica (sempre da fonti rinnovabili), potendo svolgere attività relative alla domotica, all'efficienza energetica, alla ricarica di veicoli elettrici, alla fornitura di servizi ancillari e di flessibilità fino alla vendita al dettaglio di energia elettrica.