Entrata in vigore del provvedimento: 15/12/2021
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/02/2023 - (GU n.285 del 30-11-2021 - Suppl. Ordinario n. 42)
ART. 2
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui al
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, al decreto legislativo 4
luglio 2014, n. 102, nonche' al decreto legislativo di recepimento
della direttiva (UE) 2019/944. Si applicano inoltre le seguenti
definizioni:
a) "energia da fonti rinnovabili" oppure "energia rinnovabile":
energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a
dire energia eolica, solare, termico e fotovoltaico, e
geotermica, energia dell'ambiente, energia mareomotrice, del
moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idraulica,
biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di
depurazione e biogas;
b) "energia dell'ambiente": energia termica naturalmente
disponibile ed energia accumulata in ambienti confinati, che
puo' essere immagazzinata nell'aria dell'ambiente, esclusa
l'aria esausta, o nelle acque superficiali o reflue;
c) "energia geotermica": energia immagazzinata sotto forma di
calore sotto la crosta terrestre;
d) "consumo finale lordo di energia": i prodotti energetici forniti
a scopi energetici all'industria, ai trasporti, alle famiglie,
ai servizi, compresi i servizi pubblici, all'agricoltura, alla
silvicoltura e alla pesca, il consumo di energia elettrica e di
calore del settore energetico per la produzione di energia
elettrica, di calore e di carburante per il trasporto, e le
perdite di energia elettrica e di calore con la distribuzione e
la trasmissione;
e) "regime di sostegno": strumento, regime o meccanismo, applicato
da uno Stato membro o gruppo di Stati membri, inteso a
promuovere l'uso di energia da fonti rinnovabili riducendone i
costi, aumentando i prezzi a cui puo' essere venduta o
aumentando, per mezzo di obblighi in materia di energie
rinnovabili o altri mezzi, il volume acquistato di tale energia,
includendo a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, gli aiuti
agli investimenti, le esenzioni o gli sgravi fiscali, le
restituzioni d'imposta, i regimi di sostegno nella forma di
obblighi in materia di energie rinnovabili, inclusi quelli che
usano certificati verdi, e i regimi di sostegno diretto sui
prezzi, ivi comprese le tariffe onnicomprensive e le tariffe
premio fisse o variabili;
f) "obbligo in materia di energie rinnovabili": regime di sostegno
che obbliga i produttori di energia a includere nella loro
produzione una determinata quota di energia da fonti
rinnovabili, i fornitori di energia a includere una determinata
quota di energia da fonti rinnovabili nella loro offerta o i
consumatori di energia a includere una determinata quota di
energia da fonti rinnovabili nei loro consumi, compresi i regimi
nei quali tali obblighi possono essere soddisfatti mediante
l'uso di certificati verdi;
g) "PMI": microimprese, piccole imprese o medie imprese quali
definite all'articolo 2 dell'Allegato della raccomandazione
2003/361/CE della Commissione europea;
h) "calore e freddo di scarto": calore o freddo inevitabilmente
ottenuti come sottoprodotti negli impianti industriali o di
produzione di energia, o nel settore terziario, che si
disperderebbero nell'aria o nell'acqua rimanendo inutilizzati e
senza accesso a un sistema di teleriscaldamento o
teleraffrescamento, nel caso in cui la cogenerazione sia stata o
sara' utilizzata o non sia praticabile;
i) "revisione della potenza dell'impianto", "ripotenziamento" o
"repowering": rinnovamento delle centrali elettriche che
producono energia rinnovabile, compresa la sostituzione
integrale o parziale di impianti o apparecchiature e sistemi
operativi al fine di sostituire capacita' o di aumentare
l'efficienza o la capacita' dell'impianto;
l) "garanzia di origine": documento elettronico che serve
esclusivamente a provare a un cliente finale che una determinata
quota o quantita' di energia e' stata prodotta da fonti
rinnovabili;
m) "mix energetico residuale": il mix energetico totale annuo di
uno Stato membro, al netto della quota rappresentata dalle
garanzie di origine annullate;
n) "autoconsumatore di energia rinnovabile": cliente finale che
produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e
puo' immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile
autoprodotta alle condizioni e secondo le modalita' di cui
all'articolo 30 del presente decreto;
o) "autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono
collettivamente": gruppo di almeno due autoconsumatori di
energia rinnovabile che agiscono collettivamente alle condizioni
e secondo le modalita' di cui all'articolo 30 del presente
decreto;
p) "comunita' di energia rinnovabile" o "comunita' energetica
rinnovabile": soggetto giuridico che opera nel rispetto di
quanto stabilito dall'articolo 31 del presente decreto;
q) "energia condivisa": in una comunita' di energia rinnovabile o
in un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che
agiscono collettivamente, e' pari al minimo, in ciascun periodo
orario, tra l'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli
impianti a fonti rinnovabili e l'energia elettrica prelevata
dall'insieme dei clienti finali associati situati nella stessa
zona di mercato;
r) "accordo di compravendita di energia elettrica da fonti
rinnovabili": contratto con il quale una persona fisica o
giuridica si impegna ad acquistare energia elettrica da fonti
rinnovabili direttamente da un produttore di energia elettrica;
s) "scambi tra pari di energia rinnovabile": vendita di energia
rinnovabile tra i partecipanti al mercato in virtu' di un
contratto con condizioni prestabilite che disciplina
l'esecuzione e il regolamento automatizzati dell'operazione,
direttamente tra i partecipanti al mercato o indirettamente
tramite un terzo certificato partecipante al mercato, come ad
esempio un aggregatore. Il diritto di condurre scambi tra pari
non pregiudica i diritti o gli obblighi delle parti coinvolte in
qualita' di consumatori finali, produttori, fornitori o
aggregatori;
t) "zona di approvvigionamento": area geografica definita da cui
provengono le materie prime di biomassa forestale, di cui sono
disponibili informazioni affidabili e indipendenti e dove le
condizioni sono sufficientemente omogenee per valutare il
rischio presentato dalle caratteristiche di sostenibilita' e
legalita' della biomassa forestale;
u) "rigenerazione forestale": ricostituzione con mezzi naturali o
artificiali di un'area boschiva a seguito della rimozione della
precedente popolazione forestale per abbattimento o per cause
naturali, compresi gli incendi o le tempeste;
v) "biocarburanti": carburanti liquidi per il trasporto ricavati
dalla biomassa;
z) "biocarburanti avanzati": biocarburanti prodotti a partire dalle
materie prime elencate nell'Allegato VIII, parte A del presente
decreto;
aa) "biometano": combustibile ottenuto dalla purificazione del
biogas in modo da risultare idoneo per l'immissione in rete gas;
bb) "biometano avanzato": biometano prodotto dalle materie prime di
cui all'Allegato VIII parte A del presente decreto;
cc) "biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso
rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei
terreni": biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa
le cui materie prime sono state prodotte nell'ambito di sistemi
che evitano gli effetti di spostamento dei biocarburanti, dei
bioliquidi e dei combustibili da biomassa ottenuti da colture
alimentari e foraggere mediante il miglioramento delle pratiche
agricole e mediante la coltivazione in aree che non erano
precedentemente utilizzate a tal fine, e che sono stati prodotti
conformemente ai criteri di sostenibilita' per i biocarburanti,
i bioliquidi e i combustibili da biomassa di cui all'articolo 42
del presente decreto;
dd) "biogas": combustibili e carburanti gassosi prodotti dalle
biomasse;
ee) "bioliquidi": combustibili liquidi per scopi energetici diversi
dal trasporto, compresi l'energia elettrica, il riscaldamento e
il raffrescamento, prodotti a partire dalla biomassa;
ff) "biomassa": frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti,
sottoprodotti e residui di origine biologica provenienti
dall'agricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali,
dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca
e l'acquacoltura, nonche' la parte biodegradabile dei rifiuti,
compresi i rifiuti industriali e urbani di origine biologica;
gg) "biomassa agricola": biomassa risultante dall'agricoltura;
hh) "biomassa forestale": biomassa risultante dalla silvicoltura;
ii) "carburanti da carbonio riciclato": combustibili e carburanti
liquidi e gassosi che sono prodotti da una delle seguenti due
categorie:
1) flussi di rifiuti liquidi o solidi di origine non rinnovabile
che non sono idonei al recupero di materia ai sensi
dell'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;
2) gas derivante dal trattamento dei rifiuti e dal gas di
scarico di origine non rinnovabile che sono prodotti come
conseguenza inevitabile e non intenzionale del processo di
produzione negli impianti industriali;
ll) "carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non
biologica per il trasporto": carburanti liquidi e gassosi
utilizzati nel settore del trasporto, diversi da biocarburanti o
biogas, il cui contenuto energetico proviene da fonti
rinnovabili. Nel caso in cui il contenuto energetico sia
attribuibile ad un mix di fonti rinnovabili e non rinnovabili,
si considera solo la frazione relativa alle fonti rinnovabili;
mm) "colture alimentari e foraggere": colture amidacee, zuccherine o
oleaginose prodotte su terreni agricoli come coltura principale,
esclusi residui, rifiuti o materie ligno-cellulosiche e le
colture intermedie, come le colture intercalari e le colture di
copertura, a condizione che l'uso di tali colture intermedie non
generi una domanda di terreni supplementari;
nn) "colture amidacee": colture comprendenti principalmente cereali,
indipendentemente dal fatto che siano utilizzati solo i grani
ovvero sia utilizzata l'intera pianta, come nel caso del mais
verde; tuberi e radici, come patate, topinambur, patate dolci,
manioca e ignami; e colture di bulbo-tuberi, quali la colocasia
e la xantosoma;
oo) "combustibili da biomassa": combustibili solidi e gassosi
prodotti dalle biomasse;
pp) "fornitore di combustibile": soggetto tenuto al pagamento
dell'accisa sui prodotti energetici che immette in consumo per
l'azionamento dei veicoli e dei mezzi di trasporto ferroviario
nonche' il soggetto tenuto al pagamento dell'accisa sull'energia
elettrica destinata al consumo nel sistema stradale e
ferroviario;
qq) "materie cellulosiche di origine non alimentare": materie prime
composte principalmente da cellulosa ed emicellulosa e aventi un
tenore di lignina inferiore a quello delle materie
ligno-cellulosiche, compresi i residui di colture alimentari e
foraggere, quali paglia, steli di granturco, pule e gusci, le
colture energetiche erbacee a basso tenore di amido, quali
loglio, panico verga, miscanthus, canna comune, le colture di
copertura precedenti le colture principali e ad esse successive,
le colture miste di leguminose e graminacee, i residui
industriali, anche residui di colture alimentari e foraggere
dopo che sono stati estratti gli olii vegetali, gli zuccheri,
gli amidi e le proteine, e le materie derivate dai rifiuti
organici, intendendo per colture miste di leguminose e
graminacee e colture di copertura pascoli temporanei costituiti
da un'associazione mista di graminacee e leguminose a basso
tenore di amido che sono coltivati a turno breve per produrre
foraggio per il bestiame e migliorare la fertilita' del suolo al
fine di ottenere rese superiori dalle colture arabili
principali;
rr) "materie ligno-cellulosiche": materie composte da lignina,
cellulosa ed emicellulosa quali la biomassa proveniente da
foreste, le colture energetiche legnose e i residui e rifiuti
della filiera forestale;
ss) "PNIEC": Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima
predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del
Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018;
tt) "residuo": sostanza diversa dal prodotto o dai prodotti finali
cui mira direttamente il processo di produzione; non costituisce
l'obiettivo primario del processo di produzione e il processo
non e' stato deliberatamente modificato per ottenerlo;
uu) "residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e
della silvicoltura": residui generati direttamente
dall'agricoltura, dall'acquacoltura, dalla pesca e dalla
silvicoltura e non comprendono i residui delle industrie
connesse o della lavorazione;
vv) "rifiuti": rifiuto quale definito all'articolo 183, comma 1,
lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 escluse
le sostanze che sono state deliberatamente modificate o
contaminate per soddisfare la presente definizione;
zz) "rifiuti organici": rifiuti organici quali definiti all'articolo
183, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 3 aprile 2006,
aaa) "centrali ibride": centrali che producono energia elettrica
utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia fonti rinnovabili,
ivi inclusi gli impianti di co-combustione, vale a dire gli
impianti che producono energia elettrica mediante combustione di
fonti non rinnovabili e di fonti rinnovabili;
bbb) "sistema nazionale di certificazione": sistema nazionale di
certificazione di sostenibilita' di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 14
novembre 2019 recante "Istituzione del sistema nazionale di
certificazione della sostenibilita' dei biocarburanti e dei
bioliquidi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 28
ccc) "sistema volontario di certificazione": sistema per la
certificazione di sostenibilita' oggetto di una decisione della
Commissione europea adottata ai sensi dell'articolo 30,
paragrafo 4 della direttiva (UE) 2018/2001;
ddd) "valore reale": riduzione delle emissioni di gas a effetto serra
per alcune o per tutte le fasi di uno specifico processo di
produzione di biocarburanti, bioliquidi o combustibile da
biomassa calcolata secondo la metodologia definita nell'Allegato
VI, parte C, o nell'Allegato VII, parte B del presente decreto;
eee) "valore tipico": stima delle emissioni di gas a effetto serra e
della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per una
particolare filiera di produzione del biocarburante, del
bioliquido o del combustibile da biomassa, rappresentativa del
consumo dell'Unione;
fff) "valore standard": valore stabilito a partire da un valore
tipico applicando fattori predeterminati e che, in circostanze
definite ai sensi del presente decreto, puo' essere utilizzato
al posto di un valore reale;
ggg) "area idonea": area con un elevato potenziale atto a ospitare
l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte
rinnovabile, anche all'eventuale ricorrere di determinate
condizioni tecnico-localizzative;
hhh) "ristrutturazione importante di primo livello": la
ristrutturazione importante di primo livello come definita in
attuazione dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, in materia di applicazione delle
metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e
definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli
edifici.