Entrata in vigore del provvedimento: 15/12/2021
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/02/2023 - (GU n.285 del 30-11-2021 - Suppl. Ordinario n. 42)
ART. 30
(Autoconsumatori di energia rinnovabile)
1. Un cliente finale che diviene autoconsumatore di energia
rinnovabile:
a) produce e accumula energia elettrica rinnovabile per il
proprio consumo:
1) realizzando un impianto di produzione a fonti rinnovabili
direttamente interconnesso all'utenza del cliente finale. In tal
caso, l'impianto dell'autoconsumatore di energia rinnovabile può
essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo in relazione
all'installazione, all'esercizio, compresa la gestione dei contatori,
e alla manutenzione, purché il terzo resti soggetto alle istruzioni
dell'autoconsumatore di energia rinnovabile. Il terzo non e' di per
se' considerato un autoconsumatore di energia rinnovabile;
2) con uno o piu' impianti di produzione da fonti rinnovabili
ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale
l'autoconsumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti
devono essere nella disponibilita' dell'autoconsumatore stesso. In
tal caso, l'autoconsumatore puo' utilizzare la rete di distribuzione
esistente per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti
rinnovabili e consumarla nei punti di prelievo nella titolarita'
dello stesso autoconsumatore;
b) vende l'energia elettrica rinnovabile autoprodotta e puo'
offrire servizi ancillari e di flessibilita', eventualmente per il
tramite di un aggregatore;
c) nel caso in cui operi con le modalita' di cui alla lettera a),
puo' accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8,
e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a).
2. Nel caso in cui piu' clienti finali si associno per divenire
autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente:
a) gli autoconsumatori devono trovarsi nello stesso edificio o
condominio;
b) ciascun autoconsumatore puo' produrre e accumulare energia
elettrica rinnovabile con le modalita' di cui al comma 1, ovvero
possono essere realizzati impianti comuni;
c) si utilizza la rete di distribuzione per condividere l'energia
prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili, anche ricorrendo a
impianti di stoccaggio, con le medesime modalita' stabilite per le
comunita' energetiche dei cittadini;
d) l'energia autoprodotta e' utilizzata prioritariamente per i
fabbisogni degli autoconsumatori e l'energia eccedentaria puo' essere
accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di
energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione;
e) la partecipazione al gruppo di autoconsumatori di energia
rinnovabile che agiscono collettivamente non puo' costituire
l'attivita' commerciale e industriale principale delle imprese
private.