TESTO INTEGRATO DELLE DISPOSIZIONI DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE PER LA REGOLAZIONE DELL’AUTOCONSUMO DIFFUSO
(TESTO INTEGRATO AUTOCONSUMO DIFFUSO – TIAD)
727/2022/R/ee - ALLEGATO A
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SOMMARIO
1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 79/99, di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 28/11, di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 199/21, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 210/21, di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale 7 dicembre 2023, nonché le definizioni di cui all’articolo 1 del Testo Integrato Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (TISSPC), le definizioni di cui all’articolo 1 del Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi (TISDC), le definizioni di cui all’articolo 1 dell’Allegato A alla deliberazione 111/06, le definizioni di cui all’articolo 1 dell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 89/09, fatto salvo quanto diversamente disposto con le seguenti definizioni:
a) alta tensione (AT) è una tensione nominale tra le fasi superiore a 35 kV e inferiore a 220 kV;
b) altissima tensione (AAT) è una tensione nominale tra le fasi uguale o superiore a 220 kV;
c) autoconsumatore di energia rinnovabile è il soggetto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 199/21;
d) autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione è l’autoconsumatore di energia rinnovabile che rispetta i requisiti previsti dall’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2.2), del decreto legislativo 199/21;
e) autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” con linea diretta è l’autoconsumatore di energia rinnovabile che rispetta i requisiti previsti dall’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2.1), del decreto legislativo 199/21 e che ha richiesto e ottenuto l’accesso al regime regolatorio e incentivante previsto per le forme di autoconsumo diffuso;
f) bassa tensione (BT) è una tensione nominale tra le fasi uguale o inferiore a 1 kV;
g) cabina primaria è una qualsiasi stazione elettrica alimentata in alta o altissima tensione provvista di almeno un trasformatore alta/media tensione o altissima/media tensione dedicato alla rete di distribuzione ovvero alla connessione di un SDC;
h) cliente attivo è il soggetto previsto dall’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 210/21;
i) cliente attivo “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione è il cliente attivo che utilizza la rete di distribuzione per condividere l’energia elettrica prodotta e accumulata con uno o più impianti di produzione ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale il cliente attivo opera e consumarla nei punti di prelievo dei quali è titolare.
Gli edifici o siti su cui sorgono gli impianti di produzione e le unità di consumo devono essere nella piena disponibilità del cliente attivo. La titolarità e la gestione, compresi l’installazione, il funzionamento, il trattamento dei dati e la manutenzione degli eventuali impianti di produzione e di stoccaggio la cui produzione rileva ai fini della condivisione dell’energia elettrica operata dal cliente attivo, può essere in capo a un soggetto terzo, purché quest’ultimo sia soggetto alle istruzioni del cliente attivo;
j) cliente finale è una persona fisica o giuridica che non esercita l’attività di distribuzione di energia elettrica e che preleva l’energia elettrica, per la quota di proprio uso finale, da una rete con obbligo di connessione di terzi anche attraverso sistemi di distribuzione chiusi o linee private. Il cliente finale è altresì il titolare del punto di connessione dell’unità di consumo individuata secondo le disposizioni di cui al TISSPC e dal medesimo gestita;
k) comunità energetica dei cittadini è il soggetto che opera nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 210/21;
l) comunità energetica rinnovabile o comunità di energia rinnovabile è il soggetto che opera nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 31 del decreto legislativo 199/21;
m) condominio è l’insieme dei sistemi conformi alla definizione di cui all’articolo 2, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 102/14 e/o a cui sia applicabile la disciplina di cui agli articoli 1117 e 1117bis del Codice Civile;
n) configurazione per l’autoconsumo diffuso è una configurazione rientrante in una delle seguenti tipologie:
i. gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente;
ii. gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente;
iii. comunità energetica rinnovabile o comunità di energia rinnovabile;
iv. comunità energetica dei cittadini;
v. autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” con linea diretta;
vi. autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione;
vii. cliente attivo “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione;
o) CSEA è Cassa per i servizi energetici e ambientali;
p) edificio è l’insieme dei sistemi conformi alla definizione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 192/05 e ricadenti nelle categorie di cui all’articolo 3 del DPR 412/93, ivi inclusi gli edifici polifunzionali, e dei relativi spazi comuni come definiti dall’articolo 1117 del Codice Civile;
q) energia elettrica oggetto di incentivazione è l’energia elettrica incentivata ai sensi e secondo le disposizioni del decreto ministeriale 7 dicembre 2023 ovvero del decreto ministeriale 16 settembre 2020. Qualora vi siano più impianti di produzione o unità di produzione per i quali è diverso il periodo temporale durante il quale sono erogati gli incentivi di cui al decreto ministeriale 7 dicembre 2023 ovvero gli incentivi di cui al decreto ministeriale 16 settembre 2020, l’energia elettrica oggetto di incentivazione è calcolata a partire dalle immissioni degli impianti di produzione/unità di produzione entrati prima in esercizio. L’energia elettrica oggetto di incentivazione è, in tal modo, suddivisa per impianto di produzione/unità di produzione: essa è denominata energia elettrica oggetto di incentivazione per impianto di produzione/unità di produzione;”;
r) energia elettrica autoconsumata è, per ogni ora, l’energia elettrica condivisa afferente ai soli punti di connessione ubicati nella porzione della rete di distribuzione sottesa alla stessa cabina primaria e individuata secondo quanto previsto dall’articolo 10. L’energia elettrica autoconsumata può essere suddivisa, ove necessario, per impianto di produzione, a partire dalle immissioni degli impianti di produzione entrati prima in esercizio;
s) energia elettrica autoconsumata per livello di tensione è, per ogni ora,l’energia elettrica autoconsumata calcolata tenendo conto solo della parte dell’energia elettrica prelevata ai fini della condivisione relativa ai punti di connessione aventi un livello di tensione uguale o inferiore al livello di tensione cui è connesso l’impianto di produzione/unità di produzione. Qualora vi siano più impianti di produzione la cui produzione è immessa a diversi livelli di tensione, l’energia elettrica autoconsumata per livello di tensione è determinata a partire dalle immissioni degli impianti di produzione connessi al più basso livello di tensione e fino a concorrenza dei prelievi a pari o più basso livello di tensione;
t) energia elettrica condivisa è, in ogni ora e per l’insieme dei punti di connessione ubicati nella stessa zona di mercato che rilevano ai fini di una configurazione per l’autoconsumo diffuso, il minimo tra l’energia elettrica immessa ai fini della condivisione e l’energia elettrica prelevata ai fini della condivisione. Nei casi di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto-legge 17/22, come sostituito dal decreto-legge 50/22, e nei casi di cui all’articolo 10, comma 2, del decreto-legge 144/22, l’energia condivisa è calcolata con riferimento all’intero territorio nazionale.
L’energia elettrica condivisa può essere suddivisa, ove necessario, per impianto di produzione/unità di produzione, a partire dalle immissioni degli impianti di produzione entrati prima in esercizio;
u) energia elettrica immessa è, ai soli fini del presente provvedimento, l’energia elettrica immessa nella rete al netto dei coefficienti di perdita convenzionali di cui all’articolo 76, comma 76.1, lettera a), del TIS;
v) energia elettrica immessa ai fini della condivisione è, in ogni ora, la somma dell’energia elettrica immessa tramite l’insieme dei punti di connessione ubicati nella stessa zona di mercato che rilevano ai fini di una configurazione per l’autoconsumo diffuso;
w) energia elettrica prelevata è l’energia elettrica prelevata dalla rete;
x) energia elettrica prelevata ai fini della condivisione è, in ogni ora e per l’insieme dei punti di connessione ubicati nella stessa zona di mercato che rilevano ai fini di una configurazione per l’autoconsumo diffuso, la somma dell’energia elettrica prelevata e del prodotto tra il valore assoluto dell’energia elettrica prelevata dai sistemi di accumulo ai fini della successiva immissione in rete e il rendimento medio del ciclo di carica/scarica dell’accumulo, al netto della sola energia elettrica prelevata per la quale non sono applicate le componenti tariffarie di trasmissione e di distribuzione ai sensi dell’articolo 16del TIT, della deliberazione 574/2014/R/eel e della deliberazione 109/2021/R/eel;
y) gestore di rete è l’impresa distributrice o Terna o il gestore di SDC;
z) gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente è il gruppo previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 199/21;
aa) gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente è un gruppo di clienti attivi, secondo quanto previsto dall’articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 210/21, che regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato, individuando un soggetto responsabile. La titolarità e la gestione, compresi l’installazione, il funzionamento, il trattamento dei dati e la manutenzione degli eventuali impianti di produzione e di stoccaggio, ubicati nell’edificio o condominio nonché in siti diversi nella piena disponibilità dei clienti attivi medesimi, la cui produzione rileva ai fini della condivisione dell’energia elettrica operata dai clienti attivi, può essere in capo a un soggetto terzo, purché quest’ultimo sia soggetto alle istruzioni di uno o più clienti attivi facenti parte del gruppo;
bb) GSE è la società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., soggetto che eroga il servizio per l’autoconsumo diffuso per tutte le configurazioni di autoconsumo diffuso;
cc) impresa distributrice è ogni gestore di rete titolare di una concessione di distribuzione rilasciata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 79/99 ovvero dell’articolo 1-ter del DPR 235/77;
dd) media tensione (MT) è una tensione nominale tra le fasi superiore a 1 kV e uguale o inferiore a 35 kV;
ee) potenza nominale di un impianto di produzione ai fini del presente provvedimento è la potenza nominale di un impianto di produzione di cui al decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, previsto dall’articolo 8 del decreto legislativo 199/21, recante le disposizioni in merito agli incentivi per la condivisione dell’energia elettrica;
ff) prezzo zonale orario è:
i nel caso di impianti di produzione connessi a reti elettriche interconnesse,
il prezzo di cui all’articolo 30, comma 30.4, lettera b), dell’Allegato A alla deliberazione 111/06;
ii. nel caso di impianti di produzione connessi a reti elettriche non interconnesse, il prezzo di cui all’articolo 30, comma 30.4, lettera c), dell’Allegato A alla deliberazione 111/06;
gg) produttore di energia elettrica o produttore è una persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell’impianto di produzione. Egli è l’intestatario dell’officina elettrica di produzione, ove prevista dalla normativa vigente, nonché l’intestatario delle autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto di produzione;
hh) referente è:
i. nel caso del gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, uno degli autoconsumatori scelto dal medesimo gruppo ovvero il legale rappresentante dell’edificio o condominio (se presente ai sensi della normativa vigente);
ii. nel caso del gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente, uno dei clienti attivi scelto dal medesimo gruppo ovvero il legale rappresentante dell’edificio o condominio (se presente ai sensi della normativa vigente);
iii. nel caso della comunità energetica rinnovabile, la medesima comunità;
iv. nel caso della comunità energetica dei cittadini, la medesima comunità;
v. nel caso dell’autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” con linea diretta, il medesimo autoconsumatore;
vi. nel caso dell’autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione, il medesimo autoconsumatore;
vii. nel caso del cliente attivo “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione, il medesimo cliente attivo.
Inoltre, per tutte le configurazioni per l’autoconsumo diffuso, i soggetti precedentemente indicati possono dare mandato senza rappresentanza a un altro soggetto che acquisisce a sua volta il titolo di referente, nel rispetto di quanto previsto dal presente provvedimento e dalle Regole Tecniche del GSE di cui all’articolo 11. Il mandato senza rappresentanza ha una durata annuale tacitamente rinnovabile ed è revocabile in qualsiasi momento da parte dei soggetti precedentemente indicati;
ii) ritiro dedicato è il servizio, erogato dal GSE, di ritiro dell’energia elettrica prodotta e immessa dagli impianti di produzione e disciplinato secondo le modalità e le condizioni regolatorie di cui alla deliberazione 280/07 e al relativo Allegato A;
jj) servizio per l’autoconsumo diffuso è il servizio, erogato dal GSE, per tutte le configurazioni di autoconsumo diffuso e disciplinato dal presente provvedimento, dal decreto 16 settembre 2020 e dal decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, previsto dall’articolo 8 del decreto legislativo 199/21 finalizzato alla determinazione dell’energia elettrica condivisa e alla determinazione e valorizzazione dell’energia autoconsumata e di quella incentivata.
2.1 Il presente provvedimento disciplina le modalità e la regolazione economica relative all’energia elettrica oggetto di autoconsumo diffuso ai sensi del Titolo IV, Capo I, e dell’articolo 8 del decreto legislativo 199/21, degli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 210/21, dell’articolo 20, comma 2, del decreto-legge 17/22, come sostituito dal decreto-legge 50/22, dell’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 50/22 e dell’articolo 10, comma 2, del decreto-legge 144/22.
2.2 Le disposizioni di cui al presente provvedimento perseguono principi di semplicità procedurale, certezza, trasparenza e non discriminazione, tenendo conto di quanto previsto dal Titolo IV, Capo I, e dall’articolo 8 del decreto legislativo 199/21, dagli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 210/21, dall’articolo 20, comma 2, del decreto-legge 17/22, come sostituito dal decreto-legge 50/22, dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 50/22 e dell’articolo 10, comma 2, del decreto-legge 144/22, nonché tenendo conto di quanto previsto dalla direttiva 2018/2001 e dalla direttiva 2019/944.
3.1 Ai fini dell’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso trovano applicazione le condizioni di cui alle disposizioni normative richiamate al comma 2.1, nonché le ulteriori previsioni di cui ai successivi commi del presente articolo.
3.2 Ai fini dell’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso, nel caso di gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, devono essere verificate tutte le seguenti condizioni:
a) gli autoconsumatori di energia rinnovabile facenti parte della configurazione sono clienti finali e/o produttori;
b) gli autoconsumatori di energia rinnovabile facenti parte della configurazione sono titolari di punti di connessione ubicati nel medesimo edificio o condominio;
c) la produzione di energia elettrica può essere in capo a soggetti terzi purché soggetti alle istruzioni di uno o più autoconsumatori di energia rinnovabile facenti parte della configurazione;
d) la partecipazione alla configurazione non può costituire l’attività commerciale e industriale principale delle imprese private;
e) gli autoconsumatori di energia rinnovabile facenti parte della configurazione hanno dato mandato al medesimo referente per la costituzione e gestione della configurazione;
f) l’energia elettrica prelevata ai fini della condivisione può includere i prelievi di clienti finali non facenti parte della configurazione, purché titolari di punti di connessione ubicati nel medesimo edificio o condominio.
In tal caso, tali clienti finali rilasciano al referente della configurazione una liberatoria ai fini dell’utilizzo dei propri dati di misura dell’energia elettrica prelevata;
g) l’energia elettrica immessa ai fini della condivisione deve essere prodotta da impianti di produzione ubicati nell’area afferente al medesimo edificio o condominio a cui la configurazione si riferisce ovvero in altre aree, nella piena disponibilità di uno o più dei clienti finali facenti parte della configurazione, purché comprese nella stessa zona di mercato.
Rientrano anche le sezioni di impianti di produzione, purché l’energia elettrica prodotta da esse sia oggetto di separata misura ai sensi del TIME.
L’impianto di produzione può essere gestito da un produttore facente parte del gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente oppure da un produttore terzo, eventualmente coincidente con il referente della configurazione.
3.3 Ai fini dell’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso, nel caso di gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente, devono essere verificate tutte le seguenti condizioni:
a) i clienti attivi facenti parte della configurazione sono titolari di punti di connessione ubicati nel medesimo edificio o condominio;
b) la produzione di energia elettrica può essere in capo a soggetti terzi purché soggetti alle istruzioni di uno o più clienti attivi facenti parte della configurazione;
c) i clienti attivi facenti parte della configurazione hanno dato mandato al medesimo referente per la costituzione e gestione della configurazione;
d) l’energia elettrica prelevata ai fini della condivisione può includere i prelievi di clienti finali non facenti parte della configurazione, purché titolari di punti di connessione ubicati nel medesimo edificio o condominio.
In tal caso, tali clienti finali rilasciano al referente della configurazione una liberatoria ai fini dell’utilizzo dei propri dati di misura dell’energia elettrica prelevata;
e) l’energia elettrica immessa ai fini della condivisione deve essere prodotta da impianti di produzione ubicati nell’area afferente al medesimo edificio o condominio a cui la configurazione si riferisce ovvero in altre aree, nella piena disponibilità di uno o più dei clienti finali facenti parte della configurazione, purché comprese nella stessa zona di mercato.
Rientrano anche le sezioni di impianto di produzione, purché l’energia elettrica prodotta da esse sia oggetto di separata misura ai sensi del TIME.
L’impianto di produzione può essere gestito da un produttore facente parte del gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente oppure da un produttore terzo, eventualmente coincidente con il referente della configurazione.
3.4 Ai fini dell’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso, nel caso di comunità energetica rinnovabile, fatte salve le diverse disposizioni di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto-legge 17/22, come sostituito dal decreto-legge 50/22, e dell’articolo 10, comma 2, del decreto-legge 144/22, devono essere verificate tutte le seguenti condizioni:
a) i soggetti facenti parte della configurazione sono clienti finali e/o produttori con punti di connessione ubicati nella stessa zona di mercato;
b) l’esercizio dei poteri di controllo della configurazione fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’ISTAT secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 3, della legge 196/09;
c) la partecipazione alla configurazione è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili;
d) la partecipazione alla configurazione non può costituire l’attività commerciale e industriale principale delle imprese private;
e) i clienti finali e i produttori facenti parte della configurazione hanno dato mandato al medesimo referente per la costituzione e gestione della configurazione;
f) l’energia elettrica immessa ai fini della condivisione deve essere prodotta da impianti di produzione entrati in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 199/21 nonché impianti di produzione entrati in esercizio prima della predetta data purché la loro potenza nominale totale non superi il limite del 30% della potenza complessiva che fa capo alla comunità energetica rinnovabile.
A tal fine, gli impianti di produzione ammessi alle configurazioni realizzate ai sensi dell’articolo 42-bis del decreto-legge 162/19 non concorrono al raggiungimento del suddetto limite del 30%;
g) ai fini del rispetto delle condizioni di cui alla lettera f) valgono anche le seguenti previsioni:
i. rientrano anche le sezioni di impianto di produzione oggetto di potenziamento, purché l’energia elettrica prodotta da esse sia oggetto di separata misura ai sensi del TIME;
ii. rientrano anche gli impianti di produzione gestiti da produttori terzi, anche diversi dal referente della configurazione, purché in relazione all’energia elettrica immessa in rete i medesimi impianti di produzione risultino nella disponibilità e sotto il controllo della comunità stessa.
3.5 Ai fini dell’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso, nel caso di comunità energetica dei cittadini, devono essere verificate tutte le seguenti condizioni:
a) i soggetti facenti parte della configurazione sono clienti finali e/o produttori con punti di connessione ubicati nella stessa zona di mercato;
b) l’esercizio dei poteri di controllo della configurazione fa capo esclusivamente a persone fisiche, piccole imprese e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’ISTAT secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 3, della legge 196/09;
c) la partecipazione alla configurazione è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili;
d) la partecipazione alla configurazione non può costituire l’attività commerciale e industriale principale delle imprese private;
e) i clienti finali e i produttori facenti parte della configurazione hanno dato mandato al medesimo referente per la costituzione e gestione della configurazione;
f) l’energia elettrica immessa ai fini della condivisione deve essere prodotta da impianti di produzione gestiti da un produttore facente parte dalla comunità energetica di cittadini oppure da produttori terzi, anche diversi dal referente
della configurazione, purché in relazione all’energia elettrica immessa in rete i predetti impianti di produzione risultino nella disponibilità e sotto il controllo della comunità stessa.
Rientrano anche le sezioni di impianto, purché l’energia elettrica prodotta da esse sia oggetto di separata misura ai sensi del TIME.
3.6 Ai fini dell’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso, nel caso di autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” con linea diretta, devono essere verificate tutte le seguenti condizioni:
a) i soggetti facenti parte della configurazione sono un cliente finale, coincidente con l’autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” con linea diretta e un produttore, coincidente con il cliente finale ovvero un soggetto terzo soggetto alle istruzioni dell’autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” con linea diretta;
b) il cliente finale e il produttore, qualora diverso dal cliente finale, facenti parte della configurazione hanno dato mandato al medesimo referente per la costituzione e gestione della configurazione;
c) può essere presente un’unica unità di consumo;
d) può essere presente un solo impianto di produzione;
e) l’unità di consumo e l’impianto di produzione sono collegati con una linea elettrica diretta, di lunghezza, determinata secondo quanto previsto dal comma
14.2, lettera a), non superiore a 10 km e sono ubicati in aree nella piena disponibilità dell’autoconsumatore.
3.7 Ai fini dell’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso, nel caso di autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione, devono essere verificate tutte le seguenti condizioni:
a) i soggetti facenti parte della configurazione sono un cliente finale, coincidente con l’autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione e uno o più produttori, coincidenti con il cliente finale ovvero con i terzi soggetti alle istruzioni dell’autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione;
b) il cliente finale e i produttori, qualora diversi dal cliente finale, facenti parte della configurazione hanno dato mandato al medesimo referente per la costituzione e gestione della configurazione;
c) possono essere presenti più unità di consumo purché appartenenti alla stessa zona di mercato;
d) possono essere presenti più impianti di produzione, ciascuno dei quali può essere composto da più unità di produzione;
e) le unità di consumo e gli impianti di produzione sono ubicati in aree nella piena disponibilità dell’autoconsumatore;
f) l’energia elettrica immessa ai fini della condivisione deve essere prodotta da impianti di produzione ubicati nella stessa zona di mercato dove sono ubicate le unità di consumo.
3.8 Ai fini dell’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso, nel caso di cliente attivo “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione, devono essere verificate tutte le seguenti condizioni:
a) i soggetti facenti parte della configurazione sono un cliente finale, coincidente con il cliente attivo individuale “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione e uno o più produttori, coincidenti con il cliente finale ovvero con i terzi soggetti alle istruzioni del cliente attivo individuale “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione;
b) il cliente finale e i produttori, qualora diversi dal cliente finale, facenti parte della configurazione hanno dato mandato al medesimo referente per la costituzione e gestione della configurazione;
c) possono essere presenti più unità di consumo purché appartenenti alla stessa zona di mercato;
d) possono essere presenti più impianti di produzione, ciascuno dei quali può essere composto da più unità di produzione;
e) le unità di consumo e gli impianti di produzione sono ubicati in aree nella piena disponibilità del cliente attivo;
f) l’energia elettrica immessa ai fini della condivisione deve essere prodotta da impianti di produzione ubicati nella stessa zona di mercato dove sono ubicate le unità di consumo.
4.1 Il servizio per l’autoconsumo diffuso è erogato dal GSE ai referenti delle configurazioni per l’autoconsumo diffuso ed è incompatibile con il regime di scambio sul posto.
4.2 I soggetti che intendono beneficiare del servizio per l’autoconsumo diffuso presentano istanza al GSE per il tramite del referente, secondo modalità, modelli e tempistiche definite dal GSE e positivamente verificati dal Direttore della Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell’Autorità.
4.3 L’istanza di cui al comma 4.2 rileva sia ai fini della determinazione dell’energia elettrica condivisa, sia ai fini della determinazione e valorizzazione dell’energia autoconsumata secondo le modalità di cui all’articolo 6, sia ai fini dell’accesso agli incentivi definiti dal Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 199/21 ove spettanti.
4.4 Il GSE verifica che siano rispettati tutti i requisiti necessari per l’ammissibilità al servizio per l’autoconsumo diffuso e, nei soli casi in cui la predetta verifica abbia esito positivo:
a) stipula con il referente della configurazione un apposito contratto, secondo uno schema definito dal medesimo GSE sulla base di quanto previsto dal presente provvedimento e positivamente verificato dal Direttore della Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell’Autorità, con effetti generalmente decorrenti dal giorno di ricevimento dell’istanza ovvero da una data successiva indicata dal medesimo referente;
b) comunica a Terna, con le medesime modalità previste dal TISSPC, la tipologia delle configurazioni per le quali è stato attivato il servizio per l’autoconsumo diffuso, specificando la relativa data di decorrenza.
Qualora la verifica abbia esito negativo, il GSE ne dà comunicazione al referente evidenziando i motivi del diniego.
4.5 Il contratto di cui al comma 4.4, lettera a), ha durata definita dal GSE nell’ambito delle Regole Tecniche di cui all’articolo 11, anche tenendo conto del periodo di incentivazione definito dal Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 199/21.
Tale contratto non sostituisce i normali adempimenti relativi all’acquisto dell’energia elettrica prelevata, come previsti dal TIT, dal TISSPC, dall’Allegato A alla deliberazione 111/06 e dalla deliberazione 109/2021/R/eel: pertanto, la regolazione economica dei prelievi di energia elettrica avviene secondo le modalità previste dalla regolazione vigente, ivi inclusa la maggior tutela e la salvaguardia per i clienti finali aventi diritto.
4.6 Il contratto di cui al comma 4.4, lettera a), è oggetto di aggiornamento a seguito di modifiche che hanno effetti sul calcolo dei contributi spettanti, quali quelle che derivano dall’inserimento e/o fuoriuscita di clienti finali/unità di consumo e/o produttori/impianti di produzione, secondo modalità definite dal GSE. Allo scopo, il referente è tenuto a informare tempestivamente il GSE presentando apposita istanza secondo modalità definite dal medesimo GSE: in ogni caso gli effetti della modifica contrattuale decorrono da una data non antecedente a quelle in cui è subentrata la modifica ed è stata presentata l’istanza.
4.7 Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché ai fini della gestione tecnica ed economica del servizio per l’autoconsumo diffuso, il GSE predispone un apposito portale informatico di cui al comma 11.3, interoperabile con il sistema GAUDÌ.
4.8 Ai fini della verifica di cui al comma 4.4 funzionale alla valorizzazione dell’energia autoconsumata e all’accesso agli eventuali strumenti incentivanti, il GSE utilizza l’area sottesa alla cabina primaria, come individuata dai gestori di rete ai sensi dell’articolo 10, vigente al momento della presentazione dell’istanza di cui al comma 4.2. Tale area, in relazione ai punti di connessione che rilevano ai fini di una configurazione per l’autoconsumo diffuso facenti parte dell’istanza, non è più oggetto di successiva modifica anche qualora il gestore di rete competente dovesse modificarla in attuazione della procedura di cui all’articolo 10.
5.1 Ai fini dell’applicazione del presente provvedimento, il referente, per l’espletamento delle attività di verifica e controllo previste dall’articolo 12, è tenuto a consentire l’accesso agli impianti di produzione e alle unità di consumo che rilevano ai fini delle configurazioni per l’autoconsumo diffuso di cui al presente provvedimento, informandone preventivamente i clienti finali e i produttori facenti parte della configurazione.
5.2 I produttori, per il tramite del referente, in relazione a ogni impianto di produzione e utilizzando il portale informatico appositamente predisposto, sono tenuti a fornire al GSE, qualora non già disponibili nel sistema GAUDÌ, i dati necessari al medesimo GSE come da quest’ultimo indicati nel contratto di cui al comma 4.4, lettera a).
6.1 Il GSE, per ciascuna configurazione per l’autoconsumo diffuso, calcola la quantità di energia elettrica condivisa oraria e mensile.
6.2 Il GSE, ai fini della determinazione del contributo per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata (CACV), calcola:
a) per ciascuna configurazione per l’autoconsumo diffuso, la quantità di energia elettrica autoconsumata oraria e mensile (EACV), quest’ultima pari alla somma delle quantità di energia elettrica autoconsumate orarie nelle ore del mese;
b) nel caso di gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e di gruppi di clienti attivi che agiscono collettivamente, l’energia elettrica autoconsumata oraria e mensile tenendo conto dei soli impianti di produzione facenti parte dell’edificio o condominio cui appartengono anche le unità di consumo (EACVC).
Ove necessario, il GSE calcola, su base oraria e mensile, anche l’energia elettrica condivisa per impianto di produzione e l’energia elettrica autoconsumata per impianto di produzione.
6.3 Nel caso di gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e di gruppi di clienti attivi che agiscono collettivamente, il GSE calcola su base mensile, per ciascuna configurazione, il contributo per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata (CACV), espresso in €, pari alla somma de:
a) il prodotto tra l’energia elettrica autoconsumata EACV mensile e il corrispettivo unitario di autoconsumo forfetario mensile CUAfa),m pari alla parte unitaria variabile, espressa in c€/kWh, della tariffa di trasmissione (TRASE) definita per le utenze in bassa tensione;
b) il prodotto tra l’energia elettrica autoconsumata EACVCmensile e il corrispettivo unitario di autoconsumo forfetario mensile CUAfb),m pari al valore più elevato della componente variabile di distribuzione definita per le utenze per altri usi in bassa tensione (BTAU) vigenti nel mese m-esimo;
c) la somma, per livello di tensione i e ore h, dei prodotti tra l’energia elettrica autoconsumata EACVC per livello di tensione di cui al comma 1.1, lettera s), il coefficiente delle perdite evitate cPR corrispondente al medesimo livello di tensione di cui al comma 6.5 e il prezzo zonale orario Pz
CACV = CUAfa),m * EACV + CUAfb),m * EACVC + Sommai,h (EACVC,i * cPR,i * Pz)h.
6.4 Nel caso di comunità energetiche rinnovabili, di comunità energetiche dei cittadini, di autoconsumatori individuali di energia rinnovabile “a distanza” che utilizzano la rete di distribuzione e di clienti attivi “a distanza” che utilizzano la rete di distribuzione, il GSE calcola su base mensile, per ciascuna configurazione, il contributo per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata (CACV), espresso in €, pari al prodotto tra l’energia elettrica autoconsumata EACV e il corrispettivo unitario di autoconsumo forfetario mensile CUAfa),m di cui al comma 6.3, lettera a):
CACV = CUAfa),m * EACV
6.5 Il coefficiente delle perdite di rete evitate (cPR) è pari a:
a) 1,2% nel caso di energia elettrica condivisa per effetto dell’energia elettrica prodotta da impianti di produzione connessi alla rete di distribuzione in media tensione;
b) 2,6% nel caso di energia elettrica condivisa per effetto dell’energia elettrica prodotta da impianti di produzione connessi alla rete di distribuzione in bassa tensione.
7.1 Il GSE, nell’ambito del contratto di cui al comma 4.4, lettera a), riconosce al referente il contributo per l’energia elettrica autoconsumata (CACV) e il contributo per l’energia elettrica oggetto di incentivazione (CACI). Esso, su base mensile, è pari alla somma de:
a) il termine CACV calcolato secondo quando previsto dai commi 6.2, 6.3 e 6.4;
b) il prodotto tra la tariffa incentivante definita dal Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 199/21 ovvero dal decreto ministeriale 16 settembre 2020 e la quantità di energia elettrica a cui essa è riferita. Ove necessario, il GSE utilizza i dati afferenti all’energia elettrica incentivata per impianto di produzione;
c) eventuali corrispettivi a copertura dei costi amministrativi del GSE qualora previsti dal Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 199/21 ovvero del decreto ministeriale 16 settembre 2020.
7.2 Le erogazioni di cui al comma 7.1 sono effettuate dal GSE, secondo modalità e tempistiche definite dal medesimo GSE nell’ambito del contratto di cui al comma 4.4, lettera a). Il GSE può prevedere meccanismi di acconto e conguaglio, garantendo che il conguaglio avvenga almeno su base annuale solare entro il 15 maggio dell’anno successivo a quello di riferimento.
7.3 Le modalità e le tempistiche per l’erogazione dei corrispettivi spettanti sono definite dal GSE nelle Regole Tecniche di cui all’articolo 11, anche avvalendosi di quanto già definito nell’ambito della deliberazione 318/2020/R/eel, dei regimi commerciali speciali o degli altri strumenti incentivanti, previa verifica del Direttore della Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell’Autorità.
8.1 Il GSE, entro 15 (quindici) giorni solari dalla sottoscrizione del contratto di cui al comma 4.4, lettera a), comunica ai soggetti responsabili, ai sensi del TIME, delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale dell’energia elettrica immessa e/o prelevata l’elenco dei punti di connessione che insistono sulla propria rete e che hanno richiesto il servizio per l’autoconsumo diffuso, dando evidenza anche della data di decorrenza del predetto contratto.
8.2 Le imprese distributrici trasmettono al GSE, tramite il portale informatico appositamente predisposto e secondo modalità definite dal medesimo GSE sentiti i gestori di rete, i seguenti dati e informazioni relativi a ciascun referente:
a) tipologia dei punti di connessione ai sensi del TIS;
b) tipologia di punto di prelievo come definita dall’articolo 2, comma 2.2, del TIT.
8.3 Il Gestore del Sistema Informativo Integrato (SII) definisce le modalità per la messa a disposizione al GSE dei dati costituenti il Registro Centrale Ufficiale (RCU) con riferimento ai punti di prelievo ricompresi nelle configurazioni per l’autoconsumo diffuso, come individuati nell’ambito delle Regole Tecniche del GSE di cui all’articolo 11.
8.4 I soggetti responsabili, ai sensi del TIME, delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale dell’energia elettrica trasmettono al GSE le misure dell’energia elettrica immessa e dell’energia elettrica prelevata tramite ciascun punto di connessione compreso nel contratto di cui al comma 4.4, lettera a), con le stesse tempistiche previste dall’articolo 24 del TIME, distinguendo tra punti di connessione trattati orari e punti di connessione non trattati orari.
8.5 Nel caso di punti di connessione non trattati orari, nelle more dell’attivazione del trattamento orario, il gestore di rete configura i misuratori elettronici per la rilevazione dei dati di misura orari e li trasmette, pur senza validazione, al GSE, per quanto possibile con le medesime tempistiche previste dall’articolo 24 del TIME.
Qualora il gestore di rete non sia tecnicamente in grado di acquisire i dati di misura orari, ne dà comunicazione motivata al referente e al GSE, indicando i tempi previsti per la soluzione del problema. I dati di misura orari non validati sono utilizzati dal GSE ai fini della profilazione dei dati monorari o per fasce validati.
8.6 Nel caso di punti di connessione non trattati orari, nelle more dell’attivazione del trattamento orario e a fronte dell’oggettiva e motivata impossibilità di estrazione dei dati di misura orari comunicata da parte del gestore di rete, i dati monorari o per fasce sono profilati dal GSE secondo modalità definite dal medesimo a partire dai dati disponibili per tipologia di utenza presso il Sistema Informativo Integrato (SII).
8.7 Al termine di ciascun anno solare ed entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, i soggetti responsabili, ai sensi del TIME, delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale dell’energia elettrica prelevata e dell’energia elettrica immessa verificano i valori dell’energia elettrica prelevata e dell’energia elettrica immessa trasmessi al GSE, completando e rettificando gli eventuali dati incompleti, secondo modalità definite dal GSE.
Nei casi di cui al comma 8.5, il GSE, qualora alla data del 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento dovesse registrare la non completezza dei dati di misura dell’anno di riferimento, applica le profilazioni di cui al comma 8.6.
8.8 Il GSE può richiedere ai soggetti responsabili, ai sensi del TIME, delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale dell’energia elettrica immessa i dati di cui al comma 8.4 riferiti a un periodo storico pari al massimo a cinque anni qualora necessari al medesimo per le attività di propria competenza.
8.9 Le imprese distributrici trasmettono al GSE l’aggiornamento dei dati di cui al comma 8.2, secondo modalità definite dal medesimo GSE sentite le medesime imprese distributrici.
9.1 I costi sostenuti dal GSE relativi all’erogazione del contributo per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata (CACV) sono posti a valere sul Conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni e di integrazione dei ricavi, di cui all’articolo 41, comma 41.1, lettera g), del TIT.
9.2 I costi sostenuti dal GSE relativi all’erogazione del contributo per l’energia elettrica incentivata (CACI) sono posti a valere sul Conto per nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all’articolo 41, comma 41.1, lettera b), del TIT.
10.1 Il presente articolo definisce i criteri che le imprese distributrici devono utilizzare ai fini dell’individuazione, come previsto dagli articoli 8, 31 e 32 del decreto legislativo 199/21 e dall’articolo 14 del decreto legislativo 210/21, dell’area sottesa alla stessa cabina primaria nel caso di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso.
10.2 Le imprese distributrici che dispongono di cabine primarie, ciascuna per l’ambito territoriale di competenza, a partire dalla reale configurazione delle proprie reti elettriche, individuano soluzioni atte a identificare l’area sottesa a ogni cabina primaria. Tali soluzioni devono tenere conto:
a) della struttura delle reti elettriche;
b) degli assetti di funzionamento delle reti elettriche;
c) dello sviluppo prospettico delle reti elettriche, per quanto noto al momento dell’identificazione;
d) fermo restando il vincolo connesso all’ambito territoriale della concessione di distribuzione di energia elettrica, di ulteriori aspetti di tipo geografico funzionali a rendere fruibile l’area convenzionale individuata.
10.3 Le imprese distributrici che dispongono di cabine primarie si coordinano, anche per il tramite delle rispettive associazioni di categoria, per addivenire all’identificazione di soluzioni analoghe.
10.4 Le imprese distributrici che dispongono di cabine primarie pubblicano nei propri siti internet la prima versione delle aree sottese alle singole cabine primarie entro il 28 febbraio 2023. Tale versione delle aree sottese alle singole cabine primarie è valida fino al 30 settembre 2023.
10.5 Le aree di cui al comma 10.4 sono sottoposte alla consultazione dei soggetti interessati che possono trasmettere alle relative imprese distributrici le proprie osservazioni entro il 31 maggio 2023. A seguito del ricevimento delle osservazioni, le singole imprese distributrici possono prevedere opportune modifiche funzionali alla nuova identificazione delle aree sottese alle singole cabine primarie nel rispetto dei requisiti di cui al comma 10.2.
10.6 Le aree sottese alle singole cabine primarie sono rese il più possibile facilmente fruibili ai soggetti che intendono realizzare configurazioni per l’autoconsumo diffuso. Per tale finalità, le imprese distributrici che dispongono di cabine primarie:
a) associano alle aree una serie di vie convenzionalmente afferenti alla medesima cabina primaria, realizzano i layer georeferenziati di tali aree e, a seguito di quanto previsto dal comma 10.5, li mettono a disposizione del GSE entro il 30 luglio 2023, secondo modalità definite dal medesimo GSE, affinché quest’ultimo possa procedere alla loro pubblicazione nel proprio sito internet, entro il 30 settembre 2023, mediante un’unica interfaccia;
b) assumono come riferimento l’indirizzo di fornitura associato a ciascun POD, anziché l’ubicazione del punto di connessione e rendono disponibile al GSE, per le proprie verifiche, una matrice di correlazione tra il POD e l’ubicazione del punto di connessione. Nei casi in cui l’ubicazione del punto di connessione non coincida con l’indirizzo di fornitura, il GSE effettua una verifica avvalendosi delle informazioni presenti nel Registro Centrale Ufficiale (RCU) associate al POD, ovvero acquisendo una bolletta elettrica afferente al predetto POD.
10.7 Le aree sottese alle singole cabine primarie, a decorrere dal 1 ottobre 2023, sono aggiornate con frequenza biennale dalle imprese distributrici competenti, al fine di tenere conto delle evoluzioni delle reti elettriche. A seguito degli aggiornamenti previsti dal presente comma, le imprese distributrici trasmettono al GSE, secondo modalità e tempistiche definite dal medesimo GSE, le nuove aree sottese alle singole cabine primarie affinché il GSE le pubblichi nel proprio portale informatico di cui al comma 11.3.
10.8 Le imprese distributrici che dispongono di cabine primarie si avvalgono delle imprese distributrici sottese per la costruzione delle aree per le quali queste ultime, pur avendo il ruolo di gestore di rete concessionario, non dispongono di una cabina primaria. A tal fine:
a) il territorio in concessione all’impresa distributrice sottesa è inserito nella sua totalità nell’area sottesa alla cabina primaria a cui la rete dell’impresa distributrice sottesa è fisicamente connessa;
b) le medesime imprese distributrici sottese si coordinano con le relative imprese distributrici che dispongono di cabine primarie al fine di fornire tutte le informazioni utili relative alle proprie reti di distribuzione sottese.
10.9 Nel caso delle isole minori non interconnesse, come previsto dall’articolo 32, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 199/21 e dall’articolo 14, comma 10, lettera g), del decreto legislativo 210/21, l’area sottesa alla medesima cabina primaria coincide con l’intero territorio isolano.
10.10 Nel solo caso di SDC connessi in alta tensione, l’individuazione delle aree sottese alla cabina primaria (coincidente con la cabina di trasformazione alta/media tensione del SDC) è effettuata dal gestore del SDC definendo, come area sottesa alla propria cabina primaria, l’area coincidente con l’ambito territoriale del medesimo SDC.
11.1 Il GSE predispone e trasmette all’Autorità un documento contenente i criteri puntuali di calcolo eventualmente necessari per l’applicazione del presente provvedimento.
Tale documento, a seguito della verifica da parte del Direttore della Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell’Autorità, è pubblicato nel sito internet del GSE.
11.2 Il GSE, nel documento di cui al comma 11.1 definisce:
a) le modalità di comunicazione ai referenti delle configurazioni per l’autoconsumo diffuso che beneficiano del servizio per l’autoconsumo diffuso, finalizzate a garantire la trasparenza e la comprensibilità delle informazioni trasmesse;
b) le modalità secondo cui si può dare il mandato senza rappresentanza al referente diverso dai soggetti di cui al comma 1.1, lettera hh), punti da i. a vii., quali soggetti possono essere individuati come referenti mandatari e le eventuali garanzie economiche/finanziarie che dovranno essere presentate dal referente mandatario;
c) le modalità per la cessione dei crediti maturati;
d) le modalità di restituzione dei benefici tariffari e degli incentivi associati al regime precedente, maggiorati degli interessi legali, qualora la configurazione per l’autoconsumo diffuso dovesse decidere di recedere preventivamente dall’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso;
e) le modalità secondo cui più comunità energetiche rinnovabili e/o più comunità energetiche dei cittadini possono fondersi in un’unica comunità energetica rinnovabile ovvero in un’unica comunità energetica dei cittadini.
11.3 Il GSE predispone un portale informatico per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso, definito sulla base delle disposizioni regolatorie disciplinate dal presente provvedimento. A tal fine il GSE definisce opportune modalità che consentano ai membri della configurazione, ovvero a soggetti terzi autorizzati dal soggetto referente, l’accesso ai dati che rilevano per l’erogazione del servizio per l’autoconsumo diffuso.
11.4 Il GSE pubblica nel portale informatico, secondo quanto previsto dall’articolo 10, le aree sottese alle singole cabine primarie.
12.1 Il GSE effettua le verifiche delle configurazioni che beneficiano del servizio per l’autoconsumo diffuso. Esse sono svolte, ove necessario, attraverso sopralluoghi al fine di accertare la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi.
12.2 Il GSE segnala ogni situazione anomala riscontrata all’Autorità e al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di propria competenza.
13.1 Il GSE trasmette all’Autorità:
a) entro il 30 aprile di ogni anno, un rapporto che evidenzi, per ogni gestore di
rete:
i. il numero dei dati di misura (ad esclusione dei dati orari non validati ove previsti) e delle informazioni di cui al comma 8.2 complessivamente necessari, come risulta alla data del 31 gennaio ai fini del rispetto del presente provvedimento per l’anno solare precedente, e il numero delle predette misure e informazioni trasmesse al GSE entro il 31 marzo;
ii. il numero delle configurazioni attive che beneficiano del servizio per l’autoconsumo diffuso alla data del 31 gennaio, relative all’anno solare precedente, e il numero delle predette configurazioni per le quali, al 31 marzo, manca almeno un dato di misura (ad esclusione dei dati orari non validati ove previsti) o una delle informazioni di cui al comma 8.2 necessarie ai fini del calcolo del conguaglio per l’anno solare precedente;
b) entro il 30 settembre di ogni anno, un rapporto che evidenzi, per ogni gestore di rete:
i. il numero dei dati di misura (ad esclusione dei dati orari non validati ove previsti) e delle informazioni di cui al comma 8.2 complessivamente necessari, come risulta alla data del 30 aprile ai fini del rispetto del presente provvedimento per l’anno solare precedente e il numero delle predette misure e informazioni trasmesse al GSE entro il 31 luglio;
ii. il numero delle configurazioni attive che beneficiano del servizio per l’autoconsumo diffuso alla data del 30 aprile, relative all’anno solare precedente, e il numero dei predetti contratti per le quali, al 31 luglio, manca almeno un dato di misura (ad esclusione dei dati orari non validati ove previsti) o una delle informazioni di cui al comma 8.2 necessarie ai fini del calcolo del conguaglio per l’anno solare precedente;
c) entro il 20 luglio di ogni anno, il numero delle configurazioni attive che beneficiano del servizio per l’autoconsumo diffuso per l’anno precedente, nonché il numero dei pagamenti effettuati agli utenti entro il 30 giugno.
13.2 Il GSE trasmette i rapporti di cui al comma 13.1, lettere a) e b), anche a CSEA e ai gestori di rete interessati, affinché applichino quanto previsto dai commi da 13.3 a
13.3 Nel caso in cui il numero delle configurazioni che beneficiano del servizio per l’autoconsumo diffuso per cui non sono disponibili tutte le misure e le informazioni necessarie, di cui al rapporto previsto dal comma 13.1, lettera a), sia superiore al massimo tra 30 e l’1% del totale dei contratti, il gestore di rete versa a CSEA, entro il 30 giugno di ogni anno, un importo pari al prodotto tra 20 euro e la differenza tra il numero dei contratti per cui non sono disponibili tutte le misure e le informazioni necessarie e il massimo tra 30 e l’1% del totale delle configurazioni.
13.4 Nel caso in cui il rapporto previsto dal comma 13.1, lettera b), evidenzi la persistenza di configurazioni che beneficiano del servizio per l’autoconsumo diffuso per cui non sono disponibili tutte le misure e le informazioni necessarie, il gestore di rete versa a CSEA, entro il 30 novembre di ogni anno, un importo pari al prodotto tra 20 euro e il numero delle configurazioni che beneficiano del servizio per l’autoconsumo diffuso per cui non sono disponibili tutte le misure e le informazioni necessarie.
13.5 Ai fini dell’applicazione del presente articolo, sono esclusi i ritardi imputabili a terzi, come opportunamente documentati, dandone comunicazione a CSEA. Tale documentazione deve essere conservata ed esibita in caso di richiesta da parte dell’Autorità o in caso di verifica ispettiva.
13.6 Nel caso in cui le penali previste dai commi 13.3 e 13.4 non siano versate a CSEA entro le tempistiche di cui ai medesimi commi, gli importi complessivi da versare sono aumentati del 50%.
13.7 CSEA, entro il mese di gennaio di ogni anno a decorrere dall’anno 2024, trasmette all’Autorità un prospetto riepilogativo relativo all’applicazione dei commi da 13.3 a 13.6, evidenziando in particolare i gestori di rete inadempienti.
13.8 Le somme versate dai gestori di rete a CSEA in applicazione del presente articolo sono poste a valere sul Conto per la perequazione dei costi di trasmissione,
distribuzione e misura dell’energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni e di integrazione dei ricavi, di cui all’articolo 41, comma 41.1, lettera g), del TIT.
Articolo 14 - Disposizioni finali
14.1 Il presente provvedimento si applica anche nel caso di utenti e utenze dei SDC, fermo restando che il minimo, su base oraria, tra l’energia elettrica prelevata dalla rete dei SDC e l’energia elettrica immessa nella rete dei SDC non è conteggiato ai fini della determinazione e valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata.
14.2 Nel caso di autoconsumatori individuali di energia rinnovabile “a distanza” con linea diretta:
a) il calcolo della lunghezza, pari al massimo a 10 km, del collegamento diretto è effettuato considerando la distanza minima tra la particella catastale ovvero l’insieme delle particelle catastali in cui sorge l’unità di consumo e la particella catastale ovvero l’insieme delle particelle catastali in cui sorge l’impianto di produzione;
b) è consentito un solo passaggio dal trattamento regolatorio spettante per l’autoconsumo diffuso al trattamento regolatorio spettante per i SSPC e viceversa. Tale passaggio comporta la restituzione dei benefici tariffari e degli incentivi associati al regime precedente, maggiorati degli interessi legali, secondo modalità da definire a cura del GSE;
c) i clienti finali ricadenti in tali configurazioni versano le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema direttamente a CSEA, secondo modalità definite dalla medesima CSEA e trasmesse, per informativa, al Direttore della Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale.