Cosiddetto Decreto Milleproroge. Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2019
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 (in S.O. n. 10, relativo alla G.U. 29/02/2020, n. 51). Testo in vigore dal: 1-3-2020
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2023)
Art. 42-bis
(( (Autoconsumo da fonti rinnovabili). ))
((1. Nelle more del completo recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, in attuazione delle disposizioni degli articoli 21 e 22 della medesima direttiva, e' consentito attivare l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ovvero realizzare comunità energetiche rinnovabili secondo le modalità e alle condizioni stabilite dal presente articolo. Il monitoraggio di tali realizzazioni e' funzionale all'acquisizione di elementi utili all'attuazione delle disposizioni in materia di autoconsumo di cui alla citata direttiva (UE) 2018/2001 e alla direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, i consumatori di energia
elettrica possono associarsi per divenire autoconsumatori di energia
rinnovabile che agiscono collettivamente ai sensi dell'articolo 21,
paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001, ovvero possono
realizzare comunita' energetiche rinnovabili ai sensi dell'articolo
22 della medesima direttiva, alle condizioni di cui ai commi 3 e 4 e
nei limiti temporali di cui al comma 4, lettera a), del presente
articolo.
3. I clienti finali si associano ai sensi del comma 2 nel rispetto
delle seguenti condizioni:
a) nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono
collettivamente, i soggetti diversi dai nuclei familiari sono
associati nel solo caso in cui le attività di cui alle lettere a) e
b) del comma 4 non costituiscono l'attività commerciale o
professionale principale;
b) nel caso di comunità energetiche, gli azionisti o membri sono
persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o
autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, e la
partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può
costituire l'attività commerciale e industriale principale;
c) l'obiettivo principale dell'associazione è fornire benefici
ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi
azionisti o membri o alle aree locali in cui opera la comunità,
piuttosto che profitti finanziari;
d) la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili e'
aperta a tutti i consumatori ubicati nel perimetro di cui al comma 4,
lettera d), compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o
vulnerabili.
4. Le entità giuridiche costituite per la realizzazione di
comunità energetiche ed eventualmente di autoconsumatori che
agiscono collettivamente operano nel rispetto delle seguenti
condizioni:
a) i soggetti partecipanti producono energia destinata al proprio
consumo con impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza
complessiva non superiore a 200 kW, entrati in esercizio dopo la data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore
del provvedimento di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001;
b) i soggetti partecipanti condividono l'energia prodotta
utilizzando la rete di distribuzione esistente. L'energia condivisa
e' pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra l'energia elettrica
prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e
l'energia elettrica prelevata dall'insieme dei clienti finali
associati;
c) l'energia e' condivisa per l'autoconsumo istantaneo, che può
avvenire anche attraverso sistemi di accumulo realizzati nel
perimetro di cui alla lettera d) o presso gli edifici o condomini di
cui alla lettera e);
d) nel caso di comunità energetiche rinnovabili, i punti di
prelievo dei consumatori e i punti di immissione degli impianti di
cui alla lettera a) sono ubicati su reti elettriche di bassa tensione
sottese, alla data di creazione dell'associazione, alla medesima
cabina di trasformazione media tensione/bassa tensione;
e) nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono
collettivamente, gli stessi si trovano nello stesso edificio o
condominio.
5. I clienti finali associati in una delle configurazioni di cui al
comma 2:
a) mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di
scegliere il proprio venditore;
b) possono recedere in ogni momento dalla configurazione di
autoconsumo, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in
caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti
sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati;
c) regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato che
tiene conto di quanto disposto alle lettere a) e b) e che individua
univocamente un soggetto delegato, responsabile del riparto
dell'energia condivisa. I clienti finali partecipanti possono,
inoltre, demandare a tale soggetto la gestione delle partite di
pagamento e di incasso verso i venditori e il Gestore dei servizi
energetici (GSE) Spa.
6. Sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali,
compresa quella condivisa di cui al comma 4, lettera b), del presente
articolo, si applicano gli oneri generali di sistema ai sensi
dell'articolo 6, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
7. Ai fini dell'incentivazione delle configurazioni di autoconsumo
di cui al comma 2, gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in tali
configurazioni accedono al meccanismo tariffario di incentivazione di
cui al comma 9. Non e' consentito l'accesso agli incentivi di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019, ne' al
meccanismo dello scambio sul posto. Resta ferma la fruizione delle
detrazioni fiscali previste dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera
h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, l'Autorità di regolazione per
energia, reti e ambiente (ARERA) adotta i provvedimenti necessari a
garantire l'immediata attuazione delle disposizioni del presente
articolo. La medesima Autorità, inoltre:
a) adotta i provvedimenti necessari affinché il gestore del
sistema di distribuzione e la società Terna Spa cooperino per
consentire, con modalità quanto più possibile semplificate,
l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, con
particolare riguardo alle modalità con le quali sono rese
disponibili le misure dell'energia condivisa;
b) fermo restando quanto previsto dal comma 6, individua, anche in
via forfetaria, il valore delle componenti tariffarie disciplinate in
via regolata, nonché di quelle connesse al costo della materia prima
energia, che non risultano tecnicamente applicabili all'energia
condivisa, in quanto energia istantaneamente autoconsumata sulla
stessa porzione di rete di bassa tensione e, per tale ragione,
equiparabile all'autoconsumo fisico in situ;
c) provvede affinché, in conformità a quanto disposto dalla
lettera b) del comma 9, sia istituito un sistema di monitoraggio
continuo delle configurazioni realizzate in attuazione del presente
articolo; in tale ambito, prevede l'evoluzione dell'energia soggetta
al pagamento di tali oneri e delle diverse componenti tariffarie
tenendo conto delle possibili traiettorie di crescita delle
configurazioni di autoconsumo, rilevabili dall'attività di
monitoraggio, e dell'evoluzione del fabbisogno complessivo delle
diverse componenti. Per tali finalita' l'ARERA puo' avvalersi delle
società del gruppo GSE Spa;
d) individua modalità per favorire la partecipazione diretta dei
comuni e delle pubbliche amministrazioni alle comunità energetiche
rinnovabili.
9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro
dello sviluppo economico e' individuata una tariffa incentivante per
la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle
configurazioni sperimentali di cui al comma 2, sulla base dei
seguenti criteri:
a) la tariffa incentivante e' erogata dal GSE Spa ed e' volta a
premiare l'autoconsumo istantaneo e l'utilizzo di sistemi di
accumulo;
b) il meccanismo e' realizzato tenendo conto dei principi di
semplificazione e di facilita' di accesso e prevede un sistema di
reportistica e di monitoraggio dei flussi economici ed energetici a
cura del GSE Spa, allo scopo di acquisire elementi utili per la
riforma generale del meccanismo dello scambio sul posto, da operare
nell'ambito del recepimento della direttiva (UE) 2018/2001;
c) la tariffa incentivante e' erogata per un periodo massimo di
fruizione ed e' modulata fra le diverse configurazioni incentivabili
per garantire la redditività degli investimenti, tenuto conto di
quanto disposto dal comma 6;
d) il meccanismo e' realizzato tenendo conto dell'equilibrio
complessivo degli oneri in bolletta e della necessita' di non
incrementare i costi tendenziali rispetto a quelli dei meccanismi
vigenti;
e) e' previsto un unico conguaglio, composto dalla restituzione
delle componenti di cui al comma 8, lettera b), compresa la quota di
energia condivisa, e dalla tariffa incentivante di cui al presente
comma.
10. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica)).