Delibera ARERA 27 dicembre 2022 727/2022/R/eel - 27 dicembre 2022
DEFINIZIONE, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 199/21 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 210/21, DELLA REGOLAZIONE DELL’AUTOCONSUMO DIFFUSO. APPROVAZIONE DEL TESTO INTEGRATO AUTOCONSUMO DIFFUSO
727/2022/R/eel (*)
Con la delibera 727/2022/R/eel, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (TIAD) che disciplina le modalità per la valorizzazione dell’autoconsumo diffuso per le configurazioni previste dai decreti legislativi 199/21 e 210/21. Il TIAD fa seguito e sostituisce la delibera 318/2020/R/eel a partire dall’ultima data tra il 1° marzo 2023 e la data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica previsto dall’articolo 8 del decreto legislativo 199/21.
Le configurazioni per l’autoconsumo diffuso oggetto del TIAD sono:
Sistemi di autoconsumo individuale:
sistemi di autoconsumo individuale da fonti rinnovabili «a distanza» con linea diretta per i quali il produttore e il cliente abbiano richiesto di accedere alla regolazione prevista per le forme di autoconsumo che utilizzano la rete pubblica;
Sistemi di autoconsumo individuale da fonti rinnovabili «a distanza» privi di linea diretta;
Sistemi di autoconsumo individuale da clienti attivi «a distanza» privi di linea diretta;
Gruppi di autoconsumatori:
Gruppi di autoconsumatori da fonti rinnovabili che agiscono collettivamente;
Gruppi di clienti attivi che agiscono collettivamente;
Comunità energetiche
Comunità energetiche rinnovabili;
Comunità energetiche di cittadini.
I punti essenziali del TIAD sono i seguenti:
vengono richiamate, senza ulteriori puntualizzazioni, le definizioni previste dai decreti legislativi 199/21 e 210/21 per tutte le varie configurazioni per l’autoconsumo diffuso, distinguendo tra:
energia elettrica condivisa nella zona di mercato,
energia elettrica autoconsumata nell’area sottesa alla medesima cabina primaria
energia incentivata come da disposizioni normative;
ai fini della valorizzazione dell’autoconsumo diffuso, viene confermato il modello regolatorio virtuale di cui alla deliberazione 318/2020/R/eel, adattandolo alle nuove disposizioni normative.
Esso consente di valorizzare l’autoconsumo diffuso in modo efficiente garantendo a tutti i clienti finali e ai produttori di mantenere i propri diritti attualmente salvaguardati (ad esempio quello di scegliere liberamente il proprio fornitore indipendentemente dai rapporti legati all’autoconsumo) e i propri doveri;
poiché la valorizzazione dell’autoconsumo diffuso è ora riferita all’area sottesa alla cabina primaria (e non più alla cabina secondaria), vengono delineati i criteri sulla base dei quali i gestori di rete individuano, in modo convenzionale, le aree sottese a ciascuna cabina primaria a partire dalla reale configurazione delle reti elettriche e introducendo correttivi di carattere geografico. Si prevede che la prima identificazione delle aree abbia una validità breve (7 mesi) e sia sottoposta a consultazione da parte dei distributori, al fine di apportare tempestivamente eventuali correzioni. A seguire il periodo di validità delle aree, che rileva per nuove configurazioni, è pari a 2 anni;
vengono semplificate, rispetto alla deliberazione 318/2020/R/eel, le procedure operative per la costituzione e la gestione delle configurazioni per l’autoconsumo diffuso. In particolare, si prevede che le aree siano fruibili on-line (inizialmente sui siti internet dei singoli distributori e, a seguire, sul sito internet del GSE), evitando che i referenti delle configurazioni debbano interfacciarsi con i distributori come avviene nel periodo transitorio.
Inoltre, si prevede che l’accesso alle configurazioni, da un punto di vista geografico, sia effettuato e verificato sulla base dell’indirizzo di fornitura (noto a tutti) e non sulla base dell’indirizzo del punto di connessione. Infine, si prevede che le verifiche di appartenenza geografica 2 alle configurazioni per l’autoconsumo siano gestite autonomamente dal GSE, eventualmente con il supporto dei distributori;
sono definite le modalità con cui il GSE (soggetto deputato all’applicazione del modello regolatorio virtuale nei confronti delle configurazioni in oggetto e dei relativi soggetti referenti):
quantifica l’energia elettrica autoconsumata su base oraria;
ripartisce l’energia elettrica autoconsumata per ciascun impianto di produzione afferente alla configurazione;
determina la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata (non necessariamente applicata a tutta l’energia elettrica autoconsumata);
pone le basi per l’applicazione dell’incentivo ove spettante (non necessariamente applicato a tutta l’energia elettrica autoconsumata e oggetto di definizione a cura del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica).
La modifica più rilevante rispetto alla deliberazione 318/2020/R/eel è l’aggiornamento della valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata per le sole comunità energetiche (non anche per edifici e condomini), per effetto dell’ampliamento dell’area di riferimento: ora la valorizzazione dell’autoconsumo diffuso è pari alla parte variabile della tariffa di trasmissione, escludendo la parte variabile della tariffa di distribuzione in quanto la rete di distribuzione viene pienamente utilizzata;
vengono definite le modalità per la messa a disposizione dei dati di misura necessari per la valorizzazione dell’autoconsumo, in modo analogo alla deliberazione 318/2020/R/eel. Tali modalità potranno essere oggetto di evoluzione, con i tempi necessari, utilizzando il Sistema Informativo Integrato (evitando, cioè, un canale comunicativo diretto tra distributori e GSE).
Viene rimandata a successivi provvedimenti la definizione delle modalità per lo scomputo in bolletta dell’energia elettrica autoconsumata nel caso di clienti finali domestici, anche tenendo conto delle criticità sollevate sul medesimo istituto (oltre che sulle relative modalità operative, pur semplificate) dai soggetti interessati nell’ambito della consultazione.
Si prevede infine che dalla data da cui il TIAD troverà applicazione, le configurazioni per l’autoconsumo collettivo in edifici e condomini e le comunità energetiche già esistenti confluiranno nel TIAD: ciò non comporta nessun cambiamento per le prime, mentre per le seconde viene rivisto, in lieve riduzione, il contributo per la valorizzazione dell’autoconsumo a fronte della possibilità di estendersi all’interno di un’area più estesa (zona di mercato per energia condivisa e area sottesa a cabina primaria, senza più il limite della sola cabina secondaria) e di poter includere nella comunità energetica rinnovabile anche impianti di potenza superiore a 200 kW.
(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale