Il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Scarica la bozza di decreto in formato PDF
SOMMARIO
Decreta
1. Il presente decreto, nel perseguire gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030, disciplina, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 199 del 2021, le modalità di incentivazione per sostenere l'energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), e definisce criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (d'ora in avanti PNRR).
2. Il Titolo II del presente decreto reca disposizioni per la definizione degli incentivi sotto forma di tariffa incentivante sulla quota di energia condivisa per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) e si applica fino al trentesimo giorno successivo alla data del raggiungimento di un contingente di potenza incentivata pari a 5 GW, e comunque non oltre il 31 dicembre 2027.
3. Il Titolo III del presente decreto reca disposizioni per l'erogazione di contributi in conto capitale fino al 40 per cento dei costi ammissibili per lo sviluppo delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo collettivo nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti attraverso la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, anche abbinati a sistemi di accumulo di energia in attuazione della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo) del PNRR.
Le disposizioni del medesimo Titolo III si applicano fino al 30 giugno 2026 per la realizzazione di una potenza complessiva pari almeno a 2 GW, ed una produzione indicativa di almeno 2.500 GWh/anno e nel limite delle risorse finanziarie attribuite a valere sul PNRR.
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n.199 del 2021 e le pertinenti definizioni di cui di cui all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA 727/2022/R/EEL, nonché le seguenti:
a) "Impianto alimentato da fonti rinnovabili": insieme delle opere e delle apparecchiature, funzionalmente interconnesse, destinate alla conversione dell'energia rinnovabile in energia elettrica; esso comprende in particolare:
le opere, compresi eventuali edifici e i macchinari che consentono l'utilizzo diretto oppure il trattamento della fonte rinnovabile e il suo successivo utilizzo per la produzione di energia elettrica;
I gruppi di generazione dell'energia elettrica, i servizi ausiliari di impianto, i trasformatori posti a monte del o dei punti di connessione alla rete elettrica, nonché i misuratori dell'energia elettrica funzionali alla quantificazione degli incentivi;
b) "Potenza nominale di un impianto": somma, espressa in MW, delle potenze elettriche nominali degli alternatori ovvero, ove non presenti, dei generatori, che appartengono all'impianto stesso, ove la potenza nominale di un alternatore è determinata moltiplicando la potenza apparente il fattore di potenza nominale nominale, espressa in MVA, per e il fattore di potenza nominale riportato sui dati di targa dell'alternatore medesimo, in conformità alla norma CEI EN 60034. Fatto salvo quanto previsto nel primo periodo:
per gli impianti eolici, la potenza è la somma delle potenze nominali dei singoli aerogeneratori che compongono l'impianto, come definite ai sensi della normativa CEI EN 61400; laddove il singolo aerogeneratore abbia una potenza nominale uguale o inferiore a 0,5 MW, si applica la definizione di cui alla lettera b);
per gli impianti fotovoltaici la potenza nominale è determinata dal minor valore tra la somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni STC (Standard Test Condition) e la potenza nominale del gruppo di conversione cc/aa, come definite dalle pertinenti norme del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), espressa in kW;
c) "Data di entrata in esercizio di un impianto": data in cui, al termine dell'intervento di realizzazione delle opere funzionali all'esercizio dell'impianto, si effettua il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico, così come risultante dal sistema Gestione delle Anagrafiche Uniche Degli Impianti di produzione istituito con delibera di ARERA ARG/elt 124/10 (nel seguito: GAUDÌ);
d) "Data di entrata in esercizio commerciale di un impianto": data, comunicata al GSE, a decorrere dalla quale ha inizio il periodo di incentivazione di cui al Titolo II del presente decreto;
e) "Sistemi di autoconsumo individuale di energia rinnovabile a distanza": sistemi che prevedono l'autoconsumo a distanza di energia elettrica rinnovabile da parte di un singolo cliente finale, senza ricorrere a una linea diretta, utilizzando la rete di distribuzione esistente per collegare i siti di produzione e i siti di consumo, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2.2, del decreto legislativo n.199 del 2021;
f) "Sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili": sistemi realizzati da gruppi di autoconsumatori che agiscono collettivamente ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo n. 199 del 2021;
g) "Comunità energetiche rinnovabili": sistemi realizzati da clienti finali ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n.199 del 2021;
h) "Configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile o CACER": una delle configurazioni di cui alle lettere e), f) e g), che utilizzano la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili;
i) "Potenziamento di un impianto alimentato da fonti rinnovabili": intervento tecnologico eseguito su un impianto già entrato in esercizio che prevede la realizzazione di opere sull'impianto volte a ottenere un aumento della potenza tramite la realizzazione di nuove sezioni di impianto, purché l'energia elettrica prodotta e immessa in rete sia oggetto di separata misurazione ai sensi del Testo Integrato sulla Misura Elettrica dell'ARERA;
l) "Tariffa spettante": è la tariffa attribuita all'impianto, calcolata sulla base di quanto stabilito nell'allegato 1;
m) Ministero: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
2. Per gli impianti che accedono ai benefici di cui al Titolo III, valgono inoltre le seguenti definizioni:
n) "Linee guida per i Soggetti attuatori": documento allegato al Si. Ge. Co (v. definizione infra lett. p) tramite il quale il Ministero fornisce ai Soggetti attuatori di progetti finanziati con fondi PNRR, nell'ambito delle misure assegnate alla sua responsabilità, indicazioni operative finalizzate al rispetto degli impegni che gli stessi sono chiamati ad adempiere in materia di gestione finanziaria, monitoraggio, controllo e rendicontazione dei predetti progetti. Il documento descrittivo del Si. Ge. Co. e le Linee guida per i Soggetti attuatori sono pubblicate sul sito web del Ministero;
o) "PNRR": il Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
p) "Si. Ge.Co.": Sistema di Gestione e Controllo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per le misure PNRR di competenza e relativa manualistica allegata, adottato il 23 gennaio 2023 con decreto n. 16 del Capo Dipartimento dell'Unità di Missione per il PNRR., pubblicato sul sito web del Ministero;
q) "Soggetto gestore": Gestore dei servizi energetici S.p.A. (di seguito, GSE), organismo incaricato delle attività di supporto tecnico-operativo per garantire la corretta attuazione dell'Investimento 1.2 Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo, appartenente alla Missione 2, Componente 2, del PNRR;
r) "Soggetto attuatore esterno o beneficiario: soggetto assegnatario dell'agevolazione, responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità del progetto ammesso a finanziamento, nonché dell'espletamento delle attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli avanzamenti fisici, finanziari e procedurali relativi al medesimo progetto.
1. I soggetti beneficiari degli incentivi di cui al presente Titolo sono le configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile o CACER.
2. Gli incentivi di cui al presente Titolo si applicano a impianti a fonti rinnovabili, inclusi i potenziamenti, inseriti all'interno delle configurazioni di cui al comma 1 e che rispettano i seguenti requisiti:
a) la potenza nominale massima del singolo impianto, o dell'intervento di potenziamento, risulta non superiore a 1 MW;
b) le CACER che accedono agli incentivi di cui al presente Titolo sono realizzate nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 30 e 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021 e operano, in interazione con il sistema energetico, secondo le modalità individuate dall'articolo 32 del medesimo decreto legislativo;
c) le Comunità energetiche rinnovabili risultano regolarmente costituite alla data di presentazione della domanda di accesso agli incentivi di cui al presente Titolo;
d) gli impianti di produzione e i punti di prelievo facenti parte delle CACER sono connessi alla rete di distribuzione tramite punti di connessione facenti parte dell'area sottesa alla medesima cabina primaria fermo restando quanto disposto per le isole minori dall'articolo 32, comma 8, lettera e) del decreto legislativo n. 199 del 2021;
e) gli impianti posseggono i requisiti prestazionali e di tutela ambientale, ivi inclusi i criteri di sostenibilità di cui all'Allegato 3, necessari anche per rispettare il principio del "Do No Significant Harm" (DNSH) e i requisiti costruttivi declinati nelle regole operative di cui all'articolo 11 del presente decreto;
f) l'investimento concorre al raggiungimento degli obiettivi climatici di cui all'allegato VI al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
g) le CACER assicurano completa, adeguata e preventiva informativa ai propri soci o membri sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante di cui all'articolo 4;
h) gli impianti rispettano i requisiti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 199 del 2021.
3. Non è consentito l'accesso agli incentivi di cui al presente Titolo:
a) alle imprese in difficoltà secondo la definizione riportata nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 249 del 31 luglio 2014;
b) ai soggetti richiedenti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
c) ai soggetti richiedenti che siano assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
d) alle imprese nei confronti delle quali pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno;
e) ai progetti relativi all'idrogeno che comportino emissioni di gas a effetto serra superiori a 3 tCO2eq/t H2.
4. I soggetti cui è stato riconosciuto il diritto a ricevere gli incentivi di cui al presente titolo possono rinunciarvi prima del termine del periodo di diritto; in tal caso, i predetti soggetti sono tenuti alla restituzione degli incentivi percepiti fino al momento di esercizio dell'opzione di rinuncia. L'efficacia della rinuncia è condizionata alla verifica da parte del GSE dell'avvenuta restituzione degli incentivi percepiti.
1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, alla quota di energia condivisa nell'ambito delle CACER attraverso la porzione di rete di distribuzione sottesa alla medesima cabina primaria è attribuita una tariffa incentivante in forma di tariffa premio, calcolata sulla base dell'Allegato 1.
2. L'intera energia prodotta e immessa in rete resta nella disponibilità del produttore, con facoltà di cessione al GSE con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387 del 2003.
3. Il periodo di diritto alla tariffa incentivante decorre dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto ed è pari a 20 anni, considerato al netto di eventuali fermate derivanti da cause di forza maggiore ovvero di fermate effettuate per la realizzazione di interventi di ammodernamento e potenziamento non incentivati.
4. Per i potenziamenti di impianti esistenti gli incentivi di cui al presente Titolo si applicano limitatamente alla nuova sezione di impianto ascrivibile al potenziamento, nel limite di quanto previsto all'art. 3, comma 2, lettera a).
5. L'ARERA definisce, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 199 del 2021, le modalità con le quali trovano copertura sulle componenti tariffarie dell'energia elettrica le risorse necessarie per l'erogazione delle tariffe incentivanti di cui Titolo II.
6. Il GSE provvede ad erogare le tariffe incentivanti di cui al presente Titolo congiuntamente al corrispettivo di valorizzazione individuato da ARERA con deliberazione 727/2022/R/EEL.
7. La tariffa spettante resta ferma per l'intero periodo di diritto agli incentivi.
1. La domanda di accesso alle tariffe incentivanti di cui al presente Titolo è presentata entro i novanta giorni successivi alla data di entrata in esercizio degli impianti esclusivamente tramite il sito www.gse.it. La domanda deve essere corredata dalla documentazione prevista per la verifica del rispetto dei requisiti di accesso di cui all'articolo 3, sulla base di quanto stabilito dalle regole operative di cui all'articolo 11.
2. La mancata comunicazione entro il termine di cui al comma 1 comporta la perdita del diritto al riconoscimento della tariffa spettante per il periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio dell'impianto e il primo giorno del mese successivo alla data della comunicazione tardiva.
4. Il GSE, entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo dalla comunicazione di cui al comma 1, accerta la completezza della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo della verifica del rispetto dei requisiti di accesso, attribuisce la tariffa incentivante.
5.Il GSE dispone la decadenza degli incentivi di cui al presente titolo, con l'integrale recupero delle somme eventualmente già versate nei seguenti casi:
a) perdita di uno o più dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 3;
b) dichiarazioni mendaci contenute nell'istanza di accesso al contributo o rese in qualunque altra fase del procedimento.
6. Il diritto alle tariffe incentivanti è altresì soggetto alla disciplina di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 gennaio 2014, nonché alle regole operative di cui all'articolo 11.
7. Alla copertura dei costi gestionali ed operativi sostenuti dal GSE si provvede tramite un corrispettivo richiesto ai soggetti ammessi alle tariffe incentivanti a valere su risorse proprie degli stessi quantificato secondo le modalità previste dall'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91.
1. Gli incentivi di cui al presente Titolo sono cumulabili con contributi in conto capitale nella misura massima del 40 per cento, nel rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento di cui all'art. 9 del Reg. (UE) 241/2021. In tal caso, l'incentivo è ridotto secondo le modalità di cui all'allegato 1. 2. Fermo restando quanto statuito dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini di quanto previsto dall'articolo 119, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020 n.77, le tariffe incentivanti non si applicano all'energia elettrica condivisa sottesa alla quota di potenza di impianti fotovoltaici che ha accesso al Superbonus, per la quale resta fermo il diritto al contributo di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a) del decreto legislativo n. 199 del 2021, nonché l'obbligo di cessione secondo le modalità previste dalle disposizioni di cui all'articolo 119, comma 7, del predetto decreto.
1. I beneficiari della misura PNRR di cui all'articolo 14, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 199 del 2021 sono le comunità energetiche rinnovabili e i sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ubicati in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
2. Sono ammissibili al contributo in conto capitale di cui al presente titolo le spese sostenute per gli impianti a fonti rinnovabili, inclusi i potenziamenti, inseriti all'interno delle configurazioni di cui al comma 1, al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) sussistenza dei requisiti di cui alle lettere da a) a g) dell'articolo 3, comma 2;
b) insussistenza dei casi di cui all'articolo 3, comma 3;
c) l'avvio dei lavori sia successivo alla data di presentazione della domanda di contributo da parte del soggetto beneficiario;
d) possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, ove previsto;
e) possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, ove previsto;
3. Gli impianti ammessi al contributo di cui al presente titolo devono entrare in esercizio entro diciotto mesi dalla data di presentazione della richiesta e comunque non oltre il 30 giugno 2026.
1. L'accesso ai contributi, la cui concessione è disposta con provvedimento ministeriale, avviene attraverso la presentazione delle domande a sportello esclusivamente tramite il sito www.gse.it. La domanda deve essere corredata dalla documentazione prevista per la verifica del rispetto dei requisiti di accesso di cui all'articolo 7, sulla base di quanto stabilito dalle regole operative di cui all'articolo 11.
2. Il GSE apre lo sportello per la presentazione delle richieste entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. Il termine ultimo per la presentazione delle richieste è fissato al 31 marzo 2025, fatto salvo il preventivo esaurimento delle risorse disponibili individuate all'articolo 10, comma 6.
3. Al fine di garantire ai soggetti beneficiari del contributo PNRR l'accesso alle tariffe incentivanti di cui al Titolo II, il GSE, nel valorizzare il contingente disponibile per gli incentivi, tiene conto della potenza allocata per i progetti PNRR e della tempistica per l'entrata in esercizio degli impianti individuata all'articolo 7, comma 3.
4. Il contributo PNRR è revocato nei seguenti casi:
a) perdita di uno o più dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 7, comma 2;
b) dichiarazioni mendaci contenute nell'istanza di accesso al contributo o rese in qualunque altra fase del procedimento;
c) violazione dei principi generali di DNSH e tagging climatico;
d) mancato rispetto dei tempi massimi previsti per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 7, comma 3;
5. Il contributo PNRR è altresì revocato, in tutto o in parte, negli altri casi individuati con il decreto di cui all'articolo 11.
1. Il Soggetto gestore per l'attuazione della misura di cui al presente Titolo è il GSE.
2. Con specifico accordo, redatto e sottoscritto ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, tra il Ministero e il GSE S.p.A. sono definiti i compiti dell'Amministrazione centrale e del soggetto gestore. Alla copertura dei costi connessi all'accordo si provvede tramite un corrispettivo richiesto ai soggetti ammessi al beneficio di cui al presente titolo, quantificato secondo le modalità previste dall'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91.
1. Il GSE eroga il beneficio, fino al 90 per cento del contributo massimo accordato, suddividendolo in più quote, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate. La prima quota è erogata al completamento del 30% dei lavori. La domanda di erogazione del contributo è presentata al GSE in coerenza con le procedure definite dal Si.Ge.Co del MASE e dalle relative Linee guida per i Soggetti attuatori. La quota a saldo, pari al 10 per cento del contributo totale, è erogata sulla base della presentazione al GSE della richiesta di rimborso finale
da parte del Beneficiario, attestante la conclusione dei progetti agevolati, nonché il raggiungimento del target per la quota parte di competenza. La documentazione di dettaglio da allegare alle domande di rimborso è individuata dalle regole operative di cui all'articolo 11 in coerenza con le Linee guida per i Soggetti attuatori.
2. Le voci di spesa ammissibili sono indicate all'Allegato 2. Il costo di investimento massimo di riferimento per l'erogazione del finanziamento è posto pari a 1.500 €/kW, per impianti fino a 20 kW, a 1.200 €/kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW, e 1.050 €/kW, per impianti di potenza superiore a 200 kW e fino a 1.000 kW.
3. Le modalità di rendicontazione delle spese ammissibili di cui all'Allegato 2 e di erogazione del contributo in conto capitale sono definite all'interno delle regole operative di cui all'articolo 11.
4. Le spese devono essere sostenute successivamente all'avvio dei lavori pena la loro inammissibilità. 5. Tutte le spese ammissibili devono essere comprovate con pagamenti effettuati tramite bonifico bancario. Al fine di evitare il doppio finanziamento della medesima spesa, i giustificativi di spesa o di pagamento connessi ai progetti agevolati e consistenti in fatture emesse in forma elettronica riportano rispettivamente nell'oggetto o nella causale il CUP, il CIG, ove applicabile, nonché il riferimento all'investimento Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 "Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo". Sono ammesse solo le spese quietanzate entro la data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto e comunque non oltre il 30 giugno 2026.
6. Alla copertura dei contributi di cui al presente Titolo si provvede mediante l'impiego delle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2, del PNRR pari a 2.200.000.000 Euro.
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono approvate, con decreto del Ministero su proposta del GSE, le regole operative per l'accesso ai benefici.
2. Le regole operative di cui al comma 1 disciplinano, in particolare:
a. i modelli e i requisiti per le richieste di accesso alla tariffa incentivante e ai contributi in conto capitale, in modo tale che il soggetto richiedente sia informato in modo adeguato degli adempimenti e delle modalità di compilazione, nonché delle conseguenze penali e amministrative derivanti dalle false dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b. lo schema di avviso pubblico per l'apertura dello sportello previsto in conformità alle "Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR" trasmesse dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 ed in coerenza con le Linee guida per i Soggetti attuatori;
c. le modalità di presentazione delle richieste di verifica preliminare di conformità di cui all'articolo 12:
d. le modalità di trasmissione dell'insieme minimo di informazioni per la verifica di quanto previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 relativamente al titolare effettivo del destinatario dei fon di o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, secondo il format di cui all'Allegato 7 alle Linee Guida per i Soggetti attuatori allegate al Si.Ge.Co. pubblicato sul sito del Ministero;
e. i requisiti prestazionali e di tutela ambientale cui devono conformarsi gli impianti, anche al fine di rispettare il principio del "Do No Significant Harm" (DNSH). In particolare, deve essere rispettata la circolare MEF-RGS n.33 del 2022;
f. i contratti-tipo da sottoscrivere da parte dei soggetti richiedenti ai fini del riconoscimento della tariffa incentivante;
g. gli obblighi a carico dei soggetti beneficiari, ivi inclusi, per quanto attiene ai beneficiari PNRR, gli adempimenti finalizzati a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché a garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
h. i requisiti di costruzione degli impianti e delle configurazioni ammissibili;
i. le tempistiche e le modalità con le quali il GSE provvede all'erogazione degli incentivi spettanti, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 32, comma 3, lettera a) del decreto legislativo n. 199 del 2021;
l. le modalità operative con le quali è verificato il rispetto della previsione di cui all'articolo 5, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 199 del 2021, in materia di artato frazionamento delle iniziative;
m. le modalità con le quali si provvede alle verifiche e ai controlli;
n. le modalità di rendicontazione ed erogazione del contributo in conto capitale;
o. le modalità di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'attuazione degli interventi finanziati per come stabilito dalla circolare MEF-RGS 27/2022 e dalle Linee guida per Soggetti attuatori;
p. le fattispecie di decadenza e di revoca totale e parziale dei benefici di cui al presente decreto; q. le modalità operative di raccordo concernenti la transizione dal regime incentivante di cui al D.M. 16 settembre 2020.
3. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, il GSE avvia la piattaforma per l'invio delle richieste di accesso all'incentivo di cui al Titolo II.
1. È possibile richiedere al GSE una verifica preliminare di ammissibilità dei progetti alle disposizioni del presente decreto. Tale verifica è richiesta su base volontaria e non è condizione necessaria per l'accesso agli incentivi di cui al Titolo II e/o ai contributi di cui al Titolo III.
2. Il GSE esamina i progetti presentati con l'istanza di cui al comma 1 e ne dà comunicazione all'interessato entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
3. La comunicazione di cui al comma 2 reca, ove ne ricorrano le condizioni, un parere preliminare positivo per l'ammissibilità del progetto ai benefici di cui al presente decreto, ovvero suggerisce le prescrizioni da seguire per addivenire alla predetta ammissibilità.
4. Resta fermo che il diritto di accesso agli incentivi di cui al Titolo II e ai contributi in conto capitale di cui al Titolo III è valutato dal GSE sulla base della documentazione presentata con l'istanza di accesso ai rispettivi benefici.
1. Il GSE pubblica con cadenza semestrale un bollettino informativo sulla diffusione delle configurazioni di cui al presente decreto.
2. Il GSE svolge le attività di monitoraggio previste dagli articoli 33 e 48 del decreto legislativo n. 199 del 2021, dando evidenza degli effetti derivanti dall'attuazione del presente decreto. Il GSE analizza altresì i costi delle tecnologie e delle materie prime riscontrabili sul mercato, tenendo conto dei dati raccolti dagli impianti già in esercizio nonché delle eventuali variazioni dei costi delle materie prime e dei componenti registrati sul mercato nazionale ed europeo. I predetti dati sono trasmessi annualmente al Ministero. Per le misure PNRR, svolge altresì le attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo in capo al soggetto gestore in conformità con le prescrizioni del Sistema di Gestione e Controllo adottato dal Ministero e di quanto previsto dall'accordo sottoscritto di cui all'art. 9, comma 2.
3. Il rapporto di cui al comma 2 tiene conto delle risultanze del monitoraggio svolto da RSE ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 199 del 2021.
4. Se dalle analisi di cui ai commi 2 e 3, risulta che il livello di aiuto previsto dal presente decreto è, in tutto o in parte, non più necessario o non più sufficiente, con decreto del Ministro da adottare ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo n. 199 del 2021, sono aggiornati i valori delle tariffe incentivanti di cui all'Allegato 1, nonché i costi massimi ammissibili di cui all'articolo 10, comma 2. Tali eventuali modifiche si applicano alle richieste di accesso pervenute in data successiva alla pubblicazione del decreto di cui al presente comma.
5. I beneficiari degli incentivi di cui al presente decreto sono tenuti a fornire tutti gli elementi richiesti ai fini dello svolgimento delle attività di valutazione e monitoraggio di cui ai precedenti commi, ivi compresa una rendicontazione dettagliata su base annuale dei benefici conseguenti alle incentivazioni e delle modalità della loro ripartizione tra i membri o soci della CACER, pena la sospensione dell'erogazione degli incentivi fino alla trasmissione completa dei dati richiesti.
6. Il GSE aggiorna e rende pubbliche, sul proprio sito internet in un apposito contatore, le informazioni sul contingente disponibile, di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del presente decreto.
1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero individua, nel rispetto della normativa eurounitaria e nazionale in materia di contratti pubblici, un soggetto funzionalmente indipendente cui affidare la valutazione della misura secondo i criteri previsti dal Piano di valutazione approvato con decisione della Commissione europea C (2023) XXX final dell' YY XXXX 2023. In particolare, il soggetto valutatore:
a) è indipendente dal Ministero e dal GSE e non risulta in conflitto di interesse rispetto ai potenziali beneficiari della misura:
b) è dotato di rilevante esperienza nell'analisi economico/quantitativa anche con riferimento al settore dell'energia e dell'ambiente;
c) è tenuto a perfezionare un piano di valutazione di dettaglio, redigere almeno una relazione di valutazione intermedia entro il 31 dicembre 2025 e una relazione di valutazione finale entro il 31 che marzo 2027. Entro i medesimi termini, i predetti documenti sono tramessi al Ministero, provvede a renderli pubblici sul proprio sito internet.
2. Il GSE raccoglie i dati richiesti per le valutazioni previste nel Piano di valutazione nell'ambito delle attività di monitoraggio di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 199 del 2021 e li rende pubblici, anche ai fini delle attività di valutazione di cui al comma 1.
3. Gli eventuali costi correlati allo svolgimento delle attività di cui al comma 1 del presente articolo sono valutati da ARERA ed eventualmente posti a carico del gettito delle componenti tariffarie dell'energia elettrica.
1. Le Comunità energetiche rinnovabili costituite dal Ministero della difesa, o dal Ministero dell'interno, o dal Ministero della giustizia e degli uffici giudiziari o dai terzi concessionari dei beni anche con altre pubbliche demaniali o a qualunque titolo in uso ai citati Ministeri stessi amministrazioni centrali e locali, possono accedere agli incentivi di cui al Titolo II anche se costituite in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c) dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
2. Gli impianti realizzati ai sensi del comma 1 possono accedere all'incentivo di cui al Titolo II anche se di potenza superiore a 1 MW e anche con riferimento alla quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica.
3. Gli impianti realizzati dalle Autorità di sistema portuale possono accedere all'incentivo di cui al Titolo II anche se di potenza superiore a 1 MW.
1. Il decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 16 settembre 2020 cessa di applicarsi decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Il presente decreto, di cui gli allegati sono parte integrante, è trasmesso ai competenti organi di controllo ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica www.mase.gov.it, e della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Gilberto Pichetto Fratin
La tariffa premio spettante applicabile all'energia elettrica condivisa, espressa in €/MWh, è determinata sulla base della presente formula:
a) per impianti di potenza> 600 kW
TIP: 60+ max (0; 180- Pz)
Dove Pz è il prezzo zonale orario dell'energia elettrica.
La tariffa premio non può eccedere il valore di 100 €/MWh.
b) per impianti di potenza > 200 kW e< 600 kW
TIP: 70+ max (0; 180 - Pz)
Dove Pz è il prezzo zonale orario dell'energia elettrica.
La tariffa premio non può eccedere il valore di 110 €/MWh.
c) per impianti di potenza ≤ 200 kW
TIP: 80+ max (0: 180 - Pz)
Dove Pz è il prezzo zonale orario dell'energia elettrica.
La tariffa premio non può eccedere il valore di 120 €/MWh.
Per impianti fotovoltaici la tariffa è corretta per tenere conto dei diversi livelli di insolazione, sulla base della seguente tabella:
Zona geografica
Regioni del Centro (Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo)
Regioni del Nord (Emilia-Romagna, Friuli- Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto)
Fattore di correzione
+ 4 €/MWh
+ 10 €/MWh
Nei casi di cui è prevista l'erogazione di un contributo in conto capitale, come disciplinato dall'articolo 6, comma 1 del presente decreto, la tariffa spettante è determinata come segue:
TIP Conto Capitale = Tip * (1 - F)
dove F è un parametro che, nella generalità dei casi, varia linearmente tra 0, nel caso in cui non sia previsto alcun contributo in conto capitale, e un valore pari a 0,40, nel caso di contributo in conto capitale pari al 40% dell'investimento.
Tale fattore di riduzione non trova applicazione in relazione all'energia elettrica condivisa da punti di prelievo nella titolarità di enti territoriali e autorità locali, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale.
Sono ammissibili le seguenti spese:
i.
ii.
iii.
iv.
V.
vi.
vii.
viii.
ix.
i. realizzazione di impianti a fonti rinnovabili (a titolo di esempio: componenti, inverter, strutture per il montaggio, componentistica elettrica, etc.)
ii. fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo;
iii. acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;
iv. opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento;
v. connessione alla rete elettrica nazionale;
vi. studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni;
vii. progettazioni, indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del progettista per la definizione progettuale dell'opera;
viii. direzioni lavori, sicurezza;
ix. collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico- amministrativo essenziali all'attuazione del progetto.
Le spese di cui alle lettere da f) a i) sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell'importo ammesso a finanziamento.
Le spese di cui sopra sono ammissibili nel limite del costo di investimento massimo di riferimento pari a:
1.500 €/kW, per impianti fino a 20 kW;
1.200 €/kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;
1.100 €/kW per potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW;
1.050 €/kW, per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.
L'ammissione ai benefici di cui al presente decreto è subordinata al rispetto dei requisiti specifici di cui ai successivi paragrafi, resta fermo l'obbligo di rispetto delle prescrizioni della normativa tecnica in materia di qualità e sicurezza.
1. Per gli impianti alimentati a biogas l'accesso ai benefici è subordinato al rispetto di tutti i seguenti requisiti:
I. Biogas ottenuto da digestione anaerobica della biomassa:
a) le vasche del digestato degli impianti, di volume pari alla produzione di almeno trenta giorni, come specificato nell'ambito del pertinente titolo autorizzativo, sono dotate di copertura a tenuta di gas e di sistemi di recupero del gas da reimpiegare per produzione elettrica o biometano; b) l'energia termica prodotta è recuperata ed è prioritariamente autoconsumata in sito, a servizio dei processi aziendali, oppure immessa in un sistema di teleriscaldamento efficiente;
c) gli impianti utilizzano in misura pari almeno all'80% sottoprodotti di cui alla Tabella 1, Parte A, allegata al presente decreto e per l'eventuale quota residua prodotti di cui alla Tabella 1, Parte B; d) prodotti e sottoprodotti utilizzati, derivano per almeno il 51% dal ciclo produttivo delle aziende agricole che realizzano l'impianto di produzione elettrica.
II. Biogas ottenuto dalla pirogassificazione della biomassa:
a) l'energia termica prodotta è recuperata ed è prioritariamente autoconsumata in sito, a servizio dei
processi aziendali, oppure immessa in un sistema di teleriscaldamento efficiente;
b) gli impianti utilizzano in misura pari almeno all'80% sottoprodotti di cui alla Tabella 1, Parte A, allegata al presente decreto e per l'eventuale quota residua prodotti di cui alla Tabella 1, Parte B; c) prodotti e sottoprodotti utilizzati, derivano per almeno il 51% dal ciclo produttivo delle aziende agricole che realizzano l'impianto di produzione elettrica.
1. Per gli impianti alimentati a biomassa l'accesso ai benefici è subordinato al rispetto di tutti i seguenti requisiti:
a) l'energia termica prodotta è recuperata ed è prioritariamente autoconsumata in sito, a servizio dei processi aziendali, oppure immessa in un sistema di teleriscaldamento efficiente, ed è garantito il rispetto del limite di emissione per le polveri pari a 50 mg/Nm3 (tenore di ossigeno del 6%);
b) gli impianti utilizzano sottoprodotti di cui alla Tabella 2, Parte A, allegata al presente decreto per almeno l'80% e per l'eventuale quota residua prodotti di cui alla Tabella 2, Parte B, in entrambi i casi in assenza di trasformazione in pellet;
c) i sottoprodotti di cui alla Tabella 2, Parte A, nonché i prodotti di cui alla Tabella 2, Parte B, sono approvvigionati dalle aziende realizzatrici degli impianti con accordi che identificano le aree geografiche e i siti di provenienza dei medesimi prodotti e sottoprodotti;
d) i sottoprodotti e i prodotti impiegati garantiscono, rispetto al combustibile fossile di riferimento, un risparmio emissivo di gas a effetto serra pari almeno al 70% come deducibile dai valori standard applicabili per la produzione di energia elettrica di cui all'Allegato VII, Parte A1, del decreto legislativo n. 199 del 2021, prendendo come parametro di riferimento la distanza geografica in linea d'aria tra l'impianto e i siti di provenienza; per i sottoprodotti e i prodotti non espressamente indicati nel citato Allegato VII, il suindicato risparmio emissivo di gas a effetto serra si intende rispettato quando la predetta distanza geografica è inferiore a 500 km.
Elenco sottoprodotti e dei prodotti di integrazione utilizzabili negli impianti a biogas e biomasse
Gli elenchi dei sottoprodotti e prodotti contenuti nelle seguenti Tabelle 1 e 2 sono da considerarsi esaustivi e possono essere aggiornati, decorsi 2 anni dall'entrata in vigore del presente decreto, dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
-
Tabella 1 Elenco sottoprodotti e dei prodotti di integrazione utilizzabili negli impianti a biogas
Parte A - Sottoprodotti
Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, del regolamento CE n. 1069/2009 e del regolamento CE n. 142/2011 si elencano di seguito i sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biogas ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti di cui al presente decreto integrati con quanto disposto dalla legge n. 211 del 28 dicembre 2015 (c.d. Collegato Ambientale).
1) Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano - Reg. Ce 1069/2009
classificati di Cat. 3 (con specifiche di utilizzo previste nel regolamento stesso e nel regolamento CE n. 142/2011):
✓ carcasse e parti di animali macellati non destinati al consumo umano per motivi commerciali; ✓ prodotti di origine animale o prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale non o a causa di problemi di fabbricazione o difetti che non presentano rischi per la salute pubblica o degli animali; sottoprodotti di origine animale derivanti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo da separatore risultanti dalla lavorazione
più destinati al consumo umano per motivi commercial a
umano, compresi ciccioli, fanghi da centrifuga o
del latte;
angue che non presenti alcun sintomo di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali; rifiuti, materiale organico ovvero sottoprodotti da cucina e ristorazione;
sottoprodotti di animali acquatici.
classificati di Cat. 2 (con specifiche di utilizzo previste nel regolamento stesso e nel regolamento CE n. 142/2011):
✓stallatico: escrementi e/o urina di animali, guano non mineralizzato;
✓ tubo digerente e suo contenuto;
✓ farine di carne e d'ossa;
✓ sottoprodotti di origine animale raccolti nell'ambito del trattamento delle acque reflue a norma delle misure di attuazione adottate conformemente all'articolo 27, primo comma, lettera c) del predetto regolamento:
- da stabilimenti o impianti che trasformano materiali di categoria 2; o
-
da macelli diversi da quelli disciplinati dall'articolo 8, lettera e) del predetto regolamento.
Tutti i sottoprodotti classificati di categoria 1 ed elencati all'articolo 8 del regolamento CE n. 1069/2009 (con specifiche di utilizzo previste nel regolamento stesso e nel regolamento CE n. 142/2011).
2) Sottoprodotti provenienti da attività agricola e di allevamento
effluenti zootecnici;
paglia; stocchi;
fieni e trucioli da lettiera.
residui e potature di campo delle aziende agricole.
3) Sottoprodotti provenienti da attività alimentari ed agroindustriali
sottoprodotti della trasformazione del pomodoro: buccette, semini, bacche fuori misura; sottoprodotti della trasformazione delle olive: sanse di oliva disoleata, sanse umide "bifasiche", acque di vegetazione
sottoprodotti della trasformazione dell'uva: vinacce, graspi, buccette, vinaccioli e farine di vinaccioli;
sottoprodotti della trasformazione della frutta: derivanti da attività di condizionamento, spremitura, sbucciatura o detorsolatura, pastazzo di agrumi, noccioli, gusci;
sottoprodotti della trasformazione di ortaggi vari: condizionamento, sbucciatura, confezionamento;
sottoprodotti della trasformazione delle barbabietole da zucchero: borlande, melasso, polpe di bietola esauste essiccate, soppressate fresche, soppressate insilate;
sottoprodotti derivanti dalla lavorazione del risone: farinaccio, pula, lolla;
sottoprodotti derivanti dalla lavorazione dei cereali: farinaccio, farinetta, crusca, tritello, glutine, amido, semi spezzati;
pannello di spremitura di alga;
sottoprodotti delle lavorazioni ittiche;
sottoprodotti dell'industria della panificazione, della pasta alimentare, dell'industria dolciaria: sfridi di pasta, biscotti, altri prodotti da forno;
▪ sottoprodotti della torrefazione del caffè;
sottoprodotti della lavorazione della birra;
sottoprodotti della lavorazione di frutti e semi oleosi: pannelli di germe di granoturco, lino, vinacciolo, terre decoloranti usate oleose, pezze e code di lavorazione di oli vegetali.
■ sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione;
sottoprodotti della produzione e della trasformazione degli zuccheri da biomasse non alimentari:
sottoprodotti della lavorazione o della raffinazione di oli vegetali.
Parte B-Prodotti
1) Specie Erbacee annuali
Avena (Avena sativa)
Barbabietola da zucchero (Beta vulgaris)
Canapa da fibra (Cannabis spp.)
Canapa del Bengala (Crotalaria juncea L.)
Favino (Vicia faba minor)
Insilato di mais di secondo raccolto (Zea mays L.)
Loiessa (Lolium spp.)
Orzo (Hordeum vulgare)
Rapa invernale (Brassica rapa L.)
Ricino (Ricinus communis L.)
Segale (Secale cereale L.)
Senape abissina (Brassica carinata L.)
Sorgo (Sorghum spp.)
Tabacco (Nicotiana tabacum L.) Trifoglio (Trifolium spp.) Triticale (Triticum secalotriticum) Veccia (Vicia sativa L.)
2) Specie Erbacee poliennali
Cactus (Cactaceae spp.)
Canna comune (Arundo donax L.) Cardo (Cynara cardunculus L.)
Cardo mariano (Silybum marianum L.) Erba medica (Medicago sativa L.) Fico d'India (Opuntia ficus-indica L.) Panico (Panicum virgatum L.) Penniseto (Pennisetum spp.)
Saggina spagnola (Phalaris arundinacea L.) Silphium perfoliatum L.
Sulla (Hedysarum coronarium L.) Topinambur (Helianthus tuberosus L.) Vetiver (Chrysopogon zizanioides L.)
Tabella 2 - Elenco dei sottoprodotti e dei prodotti di integrazione utilizzabili negli impianti a biomasse
Parte A - Sottoprodotti
Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, del regolamento CE n. 1069/2009 e del regolamento CE n. 142/2011 si elencano di seguito i sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti di cui al presente decreto integrati con quanto disposto dalla legge n. 211 del 28 dicembre 2015 (c.d. Collegato Ambientale).
1) Sottoprodotti provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e da attività
forestale
■ paglia;
stocchi;
residui di campo delle aziende agricole;
sottoprodotti derivati dall'espianto;
sottoprodotti derivati dalla lavorazione dei prodotti forestali
sottoprodotti derivati dalla gestione del bosco
potature, ramaglie e residui dalla manutenzione del verde pubblico e privato
sottoprodotti derivati attività di miglioramento delle aree forestali;
sottoprodotti derivanti da attività di prevenzione selvicolturale degli incendi boschivi;
sottoprodotti derivanti da lavori di mantenimento della funzionalità idraulica degli alvei;
2) Sottoprodotti provenienti da attività alimentari ed agroindustriali
sottoprodotti della trasformazione dell'uva: vinacce, graspi, buccette, vinaccioli
sottoprodotti della trasformazione della frutta: derivanti da attività di condizionamento, spremitura, sbucciatura o detorsolatura, noccioli, gusci;
sottoprodotti derivanti dalla lavorazione del risone: pula, lolla.
3) Sottoprodotti provenienti da attività industriali
sottoprodotti della lavorazione del legno per la produzione di mobili e relativi componenti; sottoprodotti dell'industria del recupero e del riciclo di materie a base organica.
Parte B - Prodotti
1) Specie erbacee annuali
Kenaf (Hibiscus cannabinus L.)
2) Specie erbacee poliennali
Canna comune (Arundo donax L.)
Canna d'Egitto (Saccharum spontaneum L.) Cannuccia di palude (Phragmites australis L.) Disa o saracchio (Ampelodesmus mauritanicus L.) Ginestra (Spartium junceum L.)
Miscanto (Miscanthus spp.)
Panico (Panicum virgatum L.)
3) Specie arboree
Acacia (Acacia spp.) Eucalipto (Eucalyptus spp.)
Olmo siberiano (Ulmus pumila L.)
Ontano (Alnus spp.)
Paulonia (Paulownia spp.)
Pino della California (Pinus Radiata) Pioppo (Populus spp.)
Platano (Platanus spp.)
Robinia (Robinia pseudoacacia L.) Salice (Salix spp.)