Nella figura seguente la tabella ARERA che schematizza i tre tipi di energia.
L'obiettivo strategico delle CER è quello di "fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità.
Per perseguirlo la comunità deve, in primo luogo, contribuire ad incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili, soprattutto quella elettrica, con impianti propri o di terzi, purché nella disponibilità della Comunità, in modo da ridurre l'utilizzo di combustibili fossili inquinanti, dannosi per l'ambiente e per la salute degli esseri viventi.
Per far questo si dota di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che possono essere propri o di terze parti (soci della CER o anche non soci, resi disponibili alla comunità tramite contratto).
La normativa stabilisce che tutti gli impianti, anche quelli di terzi, per essere idonei alla condivisione di energia, devono essere impianti "nuovi", controllati della comunità.
Il secondo obiettivo specifico delle CER è quello di creare ed organizzare una comunità capace di condividere ed autoconsumare l'energia elettrica prodotta il più localmente possibile (dalla zona di mercato, all'area di distribuzione, all'autoconsumo fisico sotto POD), in modo da minimizzare il trasporto, la dispersione e le perdite di energia da mancato utilizzo. L'energia autoconsumata viene calcolata per ogni area sottesa ad una cabina primaria (entro la stessa zona di mercato) nella quale vi è almeno un impianto di produzione e un consumatore membro della comunità. L'energia autoconsumata viene attribuita a ciascun impianto a partire da quelli entrati in esercizio per primi (TIAD, articolo 1, comma 1.1, lettere q ed r).
L'energia elettrica non esiste in natura, almeno in forma utilizzabile (è un'energia secondaria). Dobbiamo quindi produrla utilizzando le fonti di energia primaria disponibili in natura.
Possiamo classificare queste fonti primarie in due categorie:
Fonti di Energia Rinnovabile (FER): energia non inquinante prodotta naturalmente, quale l'energia del sole (fotovoltaica), del vento (eolica), del ciclo dell'acqua (idroelettrica), del calore terrestre (geotermica) e alcune altre (onde del mare, biomasse).
Questa tipologia di energia presenta tre grandi vantaggi:
non è inquinante, non danneggia l'ambiente e la salute degli esseri viventi.
non è limitata (è rinnovabile, inesauribile), le materie prime che la compongono non sono consumate ma possono essere sostanzialmente indefinitamente riutilizzate (ci sono alcune eccezioni)
non è concentrata in specifiche aree della Terra, non crea quindi problemi politici, militari o di dipendenza dall'estero
Fonti di energia non rinnovabile: energia da combustibili fossili (carbone, petrolio, gas naturale) ed energia nucleare (uranio, plutonio).
Questa tipologia di energia, al contrario di quella rinnovabile:
è fortemente inquinante, danneggia l'ambiente e la salute degli esseri viventi in modo anche grave ed irreversibile
è limitata, le materie prime utilizzate si consumano e saranno sempre più rare fino ad esaurirsi
è concentrata in un numero limitato di aree della Terra, con il determinarsi di problemi politici, conflitti militari e di dipendenza dall'estero, tra produttori e consumatori (vedi guerre del Golfo, conflitto Russia-Ucraina)
La produzione di energia elettrica è gestita in regime di libero mercato. Chiunque può diventare un produttore, utilizzando diverse tipologie di impianti, sia rinnovabili che non rinnovabili (centrali termoelettriche e centrali termonucleari, queste ultime non consentite in Italia).
In Italia i principali produttori di energia elettrica sono ENEL (37% del mercato), A2A (5%), ENI (4,5%), EDISON (4,1%), IREN (3,5%), ACEA (3%), SORGENIA (2,5%), ERG (2%).
Secondo i dati forniti da TERNA, nel 2021, erano attivi nel territorio nazionale:
N. Impianti installati:
Numero di impianti ad energia non rinnovabile: 3.654
Numero di impianti ad energia rinnovabile: 1.029.479
La potenza efficiente lorda totale di questi impianti era pari a 119,9 GW, così suddivisa:
Termoelettrico: 61,9 GW
RINNOVABILI: 58 GW, di cui:
Fotovoltaico: 22,6 GW
Idroelettrico: 19,2 GW
Eolico: 11,3 GW
Bionergie: 4,1 GW
Geotermico: 0,8 GW
Gli impianti di produzione di energia rinnovabile di una CER, ai fini dell'energia condivisa tra i membri della comunità, devono avere le seguenti caratteristiche
devono essere nella disponibilità e sotto il controllo della comunità, indipendentemente dalla proprietà che può essere della stessa comunità, di suoi membri o di terzi.
devono produrre energia finalizzata prioritariamente all'autoconsumo istantaneo in sito (sotto POD) ed alla condivisione con tutti i membri della comunità, entro la stessa zona di mercato, utilizzando la rete pubblica.
sono entrati in esercizio dopo il 15/12/2021 (data di entrata in vigore del D.Lgsl 199/21) oppure, se esistenti prima di questa data, sono impianti facenti parte delle CER avviate in regime provvisorio (ai sensi dell’articolo 42-bis del decreto-legge 162/19) oppure ancora che concorrono alla potenza complessiva della CER in misura non superiore al 30%. Da tener presente che è probabile che gli impianti pre-esistenti ammessi alla CER non beneficino comunque degli incentivi (bisognerà attendere il decretodel MASE per esserne certi).
Non sono previsti limiti di potenza ai fini dell'energia condivisa ed autoconsumata valorizzata da GSE. Da tener presente che solo gli impianti di potenza pari o inferiore a 1 MW facenti parte di comunità energetiche possono accedere agli incentivi diretti sull'autoconsumo stabiliti per le CER. Gli impianti di potenza superiore possono comunque accedere alla restituzione dei risparmi per l'autoconsumo e agli altri incentivi stabiliti dalla normativa (specificati all'art. 5 D.Lgsl. 199/21).
La CER è infatti un soggetto giuridico autonomo, assunto in qualunque forma compatibile con la mancanza di scopo di lucro. Possono quindi assumere varie conformazioni: associazioni, enti del terzo settore, società cooperative o imprese sociali, consorzi svolgenti attività esterna, società consortili. (la scelta della ragione sociale va ponderata per supportare al meglio il ruolo e le attività che si intendono sviluppare).
La proprietà degli impianti può essere in tutto o in parte della comunità, oppure dei suoi membri o anche di soggetti terzi. In ogni caso, per rilevare ai fini dell'energia condivisa, gli impianti devono essere "nella disponibilità e sotto il controllo della comunità".
Quindi per poter utilizzare gli impianti di soggetti terzi esterni alla comunità, la CER dovrà stipulare un contratto che dovrà stabilire le condizioni, anche economiche, di messa a disposizione degli impianti.
Il contratto riguarderà essenzialmente l'energia immessa in rete dall'impianto, al netto di quella fisicamente consumata sotto POD, e di regola dovrebbe prevedere:
L'impegno a mantenere attivo l'impianto secondo regole stabilite dalla comunità, immettendo in rete ai fini della condivisione tutta l'energia non fisicamente autoconsumata o accumulata dal proprietario, concordando con la comunità le interruzioni programmate per manutenzione e la gestione efficace delle interruzioni per guasti.
La possibilità di delegare alla comunità la vendita in modo integrato dell'energia immessa in rete.
Le modalità di remunerazione per la messa a disposizione dell'impianto.
Per quanto riguarda gli impianti di proprietà dei membri della CER (prosumer, produttori e consumatori), queste condizioni dovranno essere inseritinelle regole condivise ed approvate dalla comunità. definite nello Statuto, che disciplina i rapporti interni ed esterni alla Comunità e che definisce un contratto che viene sottoscritto da ciascun membro all'atto dell'adesione.
L'energia prodotta dagli impianti della CER viene misurata e classificata in molti modi, in modo da stabilirne le modalità di valorizzazione e l'accesso agli incentivi. Le misurazioni sono effettuate dai distributori ed i dati sono elaborati da GSE.
Possiamo quindi individuare le seguenti categorie e sottocategorie:
I - ENERGIA PRODOTTA
Il totale dell'energia prodotta dagli impianti di pertinenza della CER. Questa si divide in:
Energia elettrica fisicamente autoconsumata, all'interno del punto di accesso alla rete (POD) del produttore (riduzione della bolletta)
Energia elettrica immessa in rete (dopo averla venduta tramite il ritiro dedicato di GSE oppure venduta all'ingrosso a fornitori, gruppi di consumatori, ecc.). Questa energia rileva ai fini della condivisione.
II - ENERGIA VIRTUALMENTE CONDIVISA
É quella parte dell'energia elettrica immessa in rete, che viene condivisa ed autoconsumata dai membri della comunità, sulla base del modello virtuale di ARERA. GSE calcola tre tipi di energia.
Energia elettrica condivisa: il minimo per ogni ora tra energia immessa in rete e energia consumata da tutti i membri della comunità (stessa zona di mercato).
Energia elettrica autoconsumata: sottoinsiemi dell'energia condivisa, calcolati per gli impianti di produzione e per i consumatori connessi ad una stessa cabina primaria. Determina il valore delle restituzioni per i risparmi sull'uso della rete.
Energia elettrica incentivata: sottoinsiemi dell'energia autoconsumata, che considerano nel calcolo i soli impianti "nuovi", di potenza non superiore a a 1 MW.
L'energia autoconsumata ed incentivata può essere attribuita ai vari impianti, nell'ordine di entrata in esercizio (prima quelli più vecchi).
DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021 , n. 199,
ART. 31, comma 2, lettera a)
"ai fini dell'energia condivisa rileva solo la produzione di energia rinnovabile degli impianti che risultano nella disponibilità e sotto il controllo della comunità";
ART. 31, comma 2, lettera b) e c)
b) l'energia autoprodotta e' utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunita' secondo le modalita' di cui alla lettera c), mentre l'energia eventualmente eccedentaria puo' essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione;
c) i membri della comunità utilizzano la rete di distribuzione per condividere l'energia prodotta, anche ricorrendo a impianti di stoccaggio, con le medesime modalità stabilite per le comunità energetiche dei cittadini. L'energia può essere condivisa nell'ambito della stessa zona di mercato, ferma restando la sussistenza del requisito di connessione alla medesima cabina primaria per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 8, e alle restituzioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a), secondo le modalita' e alle condizioni ivi stabilite;
ART. 31, comma 2, lettera d)
"li impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica realizzati dalla comunita' sono entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, fermo restando la possibilita' di adesione per impianti esistenti, sempre di produzione di energia elettrica rinnovabile, per una misura comunque non superiore al 30 per cento della potenza complessiva che fa capo alla comunità;
ART. 31, comma 2, lettera f)
"nel rispetto delle finalità di cui al comma 1, lettera a) la comunità può (...) offrire servizi ancillari e di flessibilità".
Le finalità di cui al comma 1, lettera a) sono; "l'obiettivo principale della comunità e' quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari;"
Testo Integrato per l'autoconsumo diffuso (Del. ARERA 27/2022/R/ee)
Art. 3, comma 4
"Ai fini dell’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso, nel caso di comunità energetica rinnovabile (...) devono essere verificate tutte le seguenti condizioni:
a) i soggetti facenti parte della configurazione sono clienti finali e/o produttori con punti di connessione ubicati nella stessa zona di mercato";