La normativa definitiva è in generale molto flessibile, e lascia ampio spazio decisionale ai promotori delle CER, che possono adottare le soluzioni più aderenti alla loro specifica realtà.
Una CER deve comunque essere un soggetto di diritto autonomo, dotato di personalità giuridica, che può assumere qualunque forma compatibile con la mancanza di finalità di lucro.
A titolo esemplificativo, possono essere associazioni, enti del terzo settore, società cooperative o imprese sociali, consorzi svolgenti attività esterna, società consortili. La scelta della ragione sociale va ovviamente ponderata, per scegliere la forma più adatta a meglio supportare lo specifico ruolo e attività che si intendono sviluppare.
La condivisione dell'energia tra i membri delle comunità avviene a livello di zona di mercato. Ad oggi (2023) in Italia ci sono sette zone di mercato stabilite da TERNA (il gestore della distribuzione dell'energia attraverso reti di alta tensione) sulla base delle caratteristiche delle reti di trasporto, oltre alle zone virtuali estere (l'italia non è autosufficiente e deve importare energia dall'estero, principalmente da Francia e Svizzera). Trasportare elettricità da una zona di mercato ad un altra è più difficile e costoso, ed è pertanto conveniente per il sistema condividere l'energia all'interno di ogni zona. La normativa introduce l'autoconsumo virtuale a livello di rete di media tensione (cabina primaria), dove si aggiungono i vantaggi del mancato utilizzo e dispersione dell'intera rete di trasmissione, che vengono valorizzata da GSE e pagati alla comunità, insieme agli incentivi stabiliti dal MASE.
Con la normativa definitiva, i membri delle CER possono produrre, condividere e vendere energia a livello di zona di mercato elettrico, utilizzando impianti senza limiti di potenza.
In Italia ci sono sette zone di mercato elettrico, dove avviene la compra-vendita dell'energia. Ogni zona definisce un suo prezzo e ha interesse a produrre e consumare energia al proprio interno, senza importarla da altre zone o dall'estero.
L'attuale regime sperimentale limita la condivisione alle piccole aree sottese alla cabina secondaria (in Italia sono più di mezzo milione), con impianti di potenza massima di 200 KW. Pertanto nelle attuali CER sperimentali viene gestita solo l'energia condivisa, mentre con la nuova normativa saranno calcolate tre diverse tipologie di energia condivisa: quella condivisa a livello di zona di mercato, quella condivisa a livello di a livello di cabina primaria (chiamata energia autoconsumata) e l'energia incentivata, per i soli impianti nuovi di potenza non superiore a 1 MW.
Le tabelle presentata da ARERA con le caratteristiche principali delle Comunità Energetiche. Sono schemaatizzate le caratteristiche essenziali delle CER (in alto) e le definizioni delle varie tipologie di energia prodotta da considerare ai fini della valorizzazione (condivisa, autoconsumata e incentivata. Per le CER gli impianti devono essere tutti da fonti rinnovabili, in caso contrario la comunità cambia natura, viene denominata Comunità Energetica dei Cittadini, mantenendo tutte i ruoli descritti (con qualche differenza), senza però aver diritto agli incentivi.
L'energia condivisa può essere valorizzata con la vendita integrata alle migliori condizioni (vedi tabella ARERA, sull'energia condivisa non si applica il CAP di mercato, cioè il tetto massimo al prezzo,vedi tabella Arera di seguito).
Le restituzioni sui risparmi ottenuti e gli incentivi sono calcolati sulla condivisione a livello di cabina primaria, definita zona di autoconsumo virtuale, che avviane attraverso le reti di media e bassa tensione.
Questo implica che le CER possono organizzarsi o restando all'interno di un'unica zona di autoconsumo, oppure formando una sorta di federazione di comunità locali di autoconsumo, una per ogni cabina primaria, sul cui territorio sono presenti dei suoi membri e sono stati installati impianti di produzione.
Di fatto la normativa definitiva favorisce lo sviluppo di comunità di autoconsumo locali, che possono federarsi e costituire un unico soggetto giuridico, ottenendo significative economie di scala ed un importante facilitazione alla creazione e aggregazione di nuove comunità locali sotto un unico soggetto giuridico.
Una mappa di zone di autoconsumo locale nel torinese, fornita da e-distribuzione (ogni distributore ha l'obbligo di pubblicarle sul loro sito dal 28/2/2023, mentre dal 1/10/2023 saranno pubbliicate tutte da GSE. Le zone di autoconsumo corrispondono alle aree sottese alla stessa cabina primaria e sono codificate con un codice alfanumerico di 10 cifre. Ad esempio la gran parte del comune di Settimo Torinese fa parte, insieme al comune di San Mauro Torinese, della zona di autoconsumo AC00101277. La parte più nord di Settimo, insieme a parti dei comuni di Brandizzo, Castiglione e San Raffaele Cimena, fa invece parte della zona di autoconsumo AC00101280.
Gli impianti di produzione di energia rinnovabile e condivisa di una CER, devono essere nella disponibilità e sotto il controllo della comunità, indipendentemente dalla proprietà che può essere della stessa comunità, di suoi membri o di terzi.
Gli accordi contrattuali con i proprietari devono contenere, oltre alle modalità di remunerazione per la messa a disposizione dell'energia prodotta dall'impianto, l'obbligo per il proprietario di mantenere attivo l'impianto e di gestirlo secondo le regole stabilite dalla comunità stessa, immettendo in rete ai fini della condivisione tutta l'energia non fisicamente autoconsumata dal proprietario stesso o accumulata, insieme alle procedure gestionali concordate (gestione delle interruzioni programmate per manutenzione, delle interruzioni per guasti, l'eventuale delega alla comunità per la vendita in modo integrato dell'energia immessa in rete.
Gli impianti devono essere in maggioranza nuovi, cioè entrati in esercizio dopo il 15/12/2021 (data di entrata in vigore del D.Lgsl 199/21) oppure, se esistenti prima di questa data, sono impianti facenti parte delle CER avviate in regime sperimentale (ai sensi dell’articolo 42-bis del decreto-legge 162/19).
Tutti gli altri impianti non nuovi possono far parte della CER, ma devono concorrere alla sua potenza complessiva in misura non superiore al 30%.
Non sono previsti limiti di potenza ai fini dell'energia condivisa e delle restituzzioni da parte di GSE per il mancato utilizzo delle reti di trasmissione in alta tensione.
Invece per poter contribuire all'energia incentivata l'impianto deve essere nuovo e deve avere potenza pari o inferiore a 1 MW. Gli impianti non nuovi e quelli di potenza superiore al MW possono comunque accedere alle restituzioni da parte di GSE ed agli agli altri incentivi stabiliti dalla normativa, specificati all'art. 5 D.Lgsl. 199/21.
Gli impianti ammessi alla configurazione della CER devono comunque finalizzare prioritariamente l'energia prodotta all'autoconsumo istantaneo in situ (sotto POD) ed alla condivisione, utilizzando la rete pubblica, con tutti i membri della comunità entro la stessa zona di mercato, e, ai fini delle restituzioni e degli incentivi. all'interno di ciascuna cabina primaria.