Il testo di riferimento è il TIAD (Testo Integrato per l'Autoconsumo Diffuso), approvato da ARERA con la Delibera 727/2022, che regola tutte le configurazioni di autoconsumo, incluse quelle da fonti non rinnovabili, come ad esempio le Comunità Energetiche dei Cittadini (CEC).
Le CER producono energia da fonti rinnovabili con impianti che possono essere propri o di terze parti (soci della CER o anche non soci) Gli impianti di terze parti devono essere regolati da accordi contrattuali che devono, fra le altre cose, stabilire a quali condizioni l'impianto viene messo a disposizione della CER.
Infatti la normativa stabilisce che tutti gli impianti, anche quelli di terzi, per essere idonei alla condivisione di energia, devono essere sotto il controllo della comunità.
L'energia elettrica autoprodotta può essere condivisa secondo due modalità:
modello fisico, con l’utilizzo di una rete propria da parte della comunità, che collega impianti e consumatori. La linee diretta di collegamento non può avere lunghezza superiore a 10 km. Con l'autoconsumo fisico la CER in pratica assume il ruolo di distributore, anche se per aree limitate.
modello virtuale, con l'utilizzo della rete pubblica e la necessità di definire come calcolare l’energia condivisa in ciascun intervallo temporale di misura. Lee modalità di calcolo sono contenute nel TIAD (Testo Integrato Autoconsumo Diffuso).
Il massimo sei vantaggi si ha con l'autoconsumo fisico. Il modello virtuale ha il vantaggio di non richiede investimenti in infrastrutture di rete e di non vincolare gli utenti. La sua efficacia aumenta, riducendo la distanza tra impianto produttivo e consumatore (da zona di mercato a cabina primaria, a quella secondaria, al condominio).
Il modello virtuale di condivisione dell'energia ideato da ARERA , individua tre tipologie di energia (vedi sotto la tabella ARERA relativa alle CER):
Si ottiene calcolando su base oraria l'energia immessa da tutti gli impianti rinnovabili sotto il controllo della comunità e l'energia prelevata nella stessa ora da tutti i membri della comunità.
L'energia condivisa è il minimo tra questi valori.
Due esempi (vedi figura seguente): s
Se in una stessa ora tutti gli impianti della comunità producono 14 Kwh di energia e tutti i membri della comunità ne prelevano 25 Kwh, l'energia condivisa sarà il valore minimo tra i due, 14 Kw.
La produzione in quell'ora non è stata sufficiente per coprire il fabbisogno della comunità.
Se, sempre in una stessa ora, il totale della produzione è 18 Kw, ma il consumo è di soli 16 Kwh, l'energia condivisa sarà sempre il minimo tra i due, cio+ 16 Kwh.
In questo caso il consumo in quell'ora non è stato sufficiente rispetto alla quantità prodotta.
Nella figura: l'energia elettrica condivisa é il minimo, per ogni ora, tra l'energia immessa da tutti gli impianti rinnovabili sotto il controllo della comunità e l'energia prelevata nella stessa ora dai membri della comunità.
La condivisione riguarda tutta la comunità, il cui ambito potenziale è l'intera zona di mercato. Anche la condivisione a questo livello crea valore al sistema, in quanto riduce l'apporto di energia da altre zone di mercato, incluse quelle estere (l'Italia non è autosufficiente ed acquista energia dall'estero).
In Italia ci sono in tutto sette zone di mercato.
Energia Bene Comune opera nella zona di mercato NORD, che comprende le regioni Piemonte, Liguria, Valle D'Aosta, Lombardia, Veneto, Emilia Romgna, oltre alle provincie autonome del Trentino Alto Adige e del Friuli Venezia Giulia.
L'entità della condivisione viene calcolata da GSE, ma non viene valorizzata, in quanto la normativa privilegia la condivisione a valle dell'intera rete di trasporto (autoconsumo), grazie alla quale si ottengono vantaggi più consistenti in termini di minor carico e minore dispersione. In ogni caso può essere la CER a valorizzare la condivisione utilizzando le possibilità offerte dal libero mercato, tenendo anche conto che all'energia condivisa non si applica il cap di prezzo (il tetto massimo).
È quella parte dell'energia condivisa calcolata a livello di area sottesa ad una stessa cabina primaria (zone di autoconsumo), che comprende più comuni piccoli e medi e vaste zone dei grandi comuni.
La valorizzazione immediata dei risparmi ottenuti con l'autoconsumo sono calcolati da CSE per ogni zona di pertinenza della CER, ed il corrispettivo viene versato periodicamente al referenti della CER insieme agli incentivi.
È quella parte dell'energia autoconsumata prodotta esclusivamente da impianti che rientrano in quelli idonei ad essere incentivati (impianti nuovi, con potenza non superiore ad 1 MW). Anche questa energia viene calcolata da GSE per ogni zona di autoconsumo di pertinenza della CER, e viene valorizzata sulla base di quanto stabilito dal MASE. I corrispettivi sono versati periodicamente al referente della CER insieme ai ritorni per l'autoconsumo.