La CER può assumere il ruolo di fornitore di energia elettrica al dettaglio, decidendo di offrire condizioni vantaggiose per i propri associati, che comunque possono continuare a decidere liberamente il loro fornitore di energia secondo la loro convenienza.
I consumatori che partecipano alla CER sono costantemente informati dell'energia rinnovabile condivisa in ogni momento disponibile e di quella prevista per ogni ora della giornata nella loro area di distribuzione.
Possono quindi regolare e pianificare i loro consumi per utilizzarne il più possibile, e massimizzare i vantaggi per tutta la comunità e per loro stessi, secondo modalità che sono comunemente stabilite. È evidente che nel caso della condivisione di energia di un impianto fotovoltaico sia preferibile spostare i consumi programmabili nelle ore diurne, quelle in cui l’impianto produce.
I consumatori possono imparare a modificare le proprie abitudini di consumo per orientarli sull'utilizzo dell'energia rinnovabile prodotta dalla comunità.
La Comunità energetica riceve l’incentivo a fronte dell’energia condivisa nella stessa ora di produzione e di conseguenza a ogni membro può essere riconosciuto un ritorno economico proporzionale al suo contributo marginale, ossia a quanto l’utente stesso ha di volta in volta fatto guadagnare la comunità.
Se un utente consuma quando nessun altro lo sta facendo, il suo contributo sarà fondamentale per prendere l’incentivo e, pertanto, il ritorno economico che gli sarà riconosciuto in quell'ora sarà più elevato rispetto a quando invece tanti utenti stanno consumando contemporaneamente.
La CER si rapporta costantemente con i consumatori, proponendo l'adesione alla comunità sulla base della consistenza degli impianti di energia rinnovabile controllati dalla comunità all'interno della loro zona di autoconsumo e quindi delle reali possibilità di autoconsumo.
La CER può anche "assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio", con la possibilità di offrire condizioni vantaggiose ai propri associati.
DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021 , n. 199,
ART. 32, comma 1, lettera a)
"I clienti finali organizzati in una delle configurazioni di cui agli articoli 30 e 31: a) mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;