Tutti i clienti finali del sistema elettrico nazionale, senza alcuna esclusione, hanno diritto di organizzarsi in comunità energetiche. Le CER devono garantire il diritto di adesione anche delle famiglie a basso reddito e più vulnerabili.
Privati cittadini, attività commerciali, aziende di ogni dimensione, enti locali, possono cooperare per cambiare il modo di produrre e consumare energia, per risparmiare riducendo gli sprechi, per difendere l'ambiente e migliorare il benessere e la salute dei cittadini.
I rapporti tra i soci di una CER saranno regolati dalle specifiche regole formali dell'organizzazione (statuto, codice etico, regolamenti, organi direttivi, di revisione, ecc), che ne determinano la governance ed il controllo.
Tali regole dovranno formalizzare un contratto di tipo privato, che deve prevedere che i partecipanti mantengono tutti i diritti del cliente finale, incluso quello di scegliere liberamente il proprio venditore di energia elettrica. Deve anche precisare le modalità di recesso e deve individuare un unico soggetto responsabile del riparto dell'energia condivisa.
I clienti finali partecipanti possono, inoltre, demandare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il GSE.
Per quanto riguarda le imprese, possono far parte delle Comunità Energetiche Rinnovabili, a condizione che tale partecipazione non costituisca l'attività commerciale e industriale principale.
Le grandi imprese, in quanto consumatori, possono partecipare alle CER, ma non possono avere poteri di controllo. Le CER dovranno, per questi soggetti, definire nei loro statuti, delle modalità peculiari di partecipazione alla vita dell'organizzazione, escludendo l'esercizio di poteri di controllo sul soggetto giuridico.
Nelle CER, fermo restando che "la partecipazione è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili", l'esercizio dei poteri di controllo "fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'ISTAT (...), che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione";